venerdì 29/11/2024 • 14:30
Senza un progetto di bonifica approvato, le attività di rimozione dei rifiuti sono soggette a IVA del 22%. Diversamente, se gli interventi di bonifica sono ricompresi in un progetto regolarmente approvato dalla Regione, si applica l'aliquota IVA del 10% (Risp. AE 29 novembre 2024 n. 234).
redazione Memento
Piani di bonifica ambientale
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 29 novembre 2024 n. 234, chiarisce il trattamento ai fini IVA applicabile alle attività di rimozione dei rifiuti, in particolare nel contesto di un piano di bonifica ambientale richiesto dalle autorità regionali. L'indagine è stata avviata da un ente che ha preparato un Piano di Caratterizzazione Ambientale come richiesto dal governo regionale, che successivamente ha richiesto la rimozione dei rifiuti abbandonati e la verifica della presenza di rifiuti sepolti.
Dopo diverse indagini sui tipi di rifiuti, un incontro tecnico ha portato all'accordo su misure di sicurezza d'emergenza, focalizzandosi principalmente sulla rimozione e confinamento dei materiali contenenti amianto.
L'istante, tenuto conto che nel quadro economico del progetto appaltato è stata prevista l'applicazione di un'aliquota IVA del 10%, intende conoscere il trattamento fiscale applicabile ai fini IVA all'attività di rimozione dei rifiuti, chiedendo in particolare se è corretta l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10% ovvero occorra procedere all'applicazione dell'aliquota IVA nella misura ordinaria del 22%.
Nel dettaglio, l'istante chiede se fosse possibile applicare l'aliquota IVA ridotta del 10% alle attività di rimozione dei rifiuti o se invece deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22%.
Applicazione dell'IVA al 22%
Secondo l'istante, al caso in questione, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, considerato che allo stato non risulta alcun progetto approvato dalla Regione che regolamenti l'attività di bonifica, peraltro soltanto eventuale in quanto condizionata dalla previa verifica dello stato della qualità del suolo in esito alla realizzazione della attività di rimozione dei rifiuti, non possa trovare applicazione, in relazione all'attività di rimozione dei rifiuti, l'aliquota IVA nella misura del 10%, prevista ai sensi dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Ciò anche alla luce della Risp. AE 399/2021 in cui è stato chiarito che può trovare applicazione l'aliquota IVA del 10% sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione.
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