lunedì 02/12/2024 • 06:00
Le recenti politiche di contrasto al lavoro sommerso si sono caratterizzate per un mix di disposizioni: dal rafforzamento delle misure repressive, attraverso l’inasprimento del sistema sanzionatorio, al potenziamento della governance strategica delle attività ispettive, fondato su un virtuoso interscambio informativo tra gli Enti.
La decretazione di supporto alla nuova stagione di contrasto al lavoro sommerso è ragguardevole: Decreto PNRR-4 (DL 19/2024), Decreto Agricoltura (DL 63/2024), Decreto PNRR-quinquies (DL 160/2024), e Decreto Semplificazione controlli (D.Lgs. 103/2024) dettano le nuove misure per l'attuazione del Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, lungo le due direttrici sopra menzionate.
L'inasprimento del regime repressivo-sanzionatorio
Questo obiettivo trova corpo nel Decreto PNRR-4 (art. 29, c. 3, DL 19/2024 conv. in legge 56/2024), con un intervento sulla maxi-sanzione per il lavoro sommerso disciplinata dall'art. 3, c. da 3 a 5, DL 12/2002 (e succ. mod.) per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro privato.
Viene elevata (dal 20%) al 30% la maggiorazione dell'importo ordinario della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo il seguente schema incrementale: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei precedenti importi da 1.800 a 10.800 euro); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei precedenti importi da 3.600 a 24.600 euro); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei precedenti importi da 7.200 a 43.200 euro).
Trova invece conferma la previsione dell'art. 1, c. 445, lett. e), legge 145/2018 secondo cui le maggiorazioni (ora del 30%) sono raddoppiate (al 60%) ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
Così come rimane invariata la maggiorazione del 20% – in forza dell'art. 3, c. 3-quater, DL 12/2022 – in caso di impiego di: lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; minori in età non lavorativa; percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019 (conv. da legge 26/2019); lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al DL 48/2023 (conv. da legge 85/2023).
L'aggiornamento degli importi della sanzione amministrativa pecuniaria ha comportato un aggiornamento anche del c.d. “Vademecum sull'applicazione della maxi-sanzione per il lavoro sommerso" da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la Nota 1156/2024, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine al c.d. regime intertemporale dell'impianto sanzionatorio applicabile e alla sede dell'ITL competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione in caso di imprese multilocalizzate.
La nuova governance organizzativa delle attività ispettive
Significativo è, soprattutto, lo sforzo di potenziare la governance organizzativa della strategia di contrasto al lavoro sommerso, attraverso una serie di misure dirette a ottimizzare l'interscambio informativo tra gli enti.
Un primo passo in tale direzione si è avuto con il DM Lavoro 28 marzo 2024, n. 50, istitutivo della Task force istituzionale “Lavoro sommerso” presso l'INL, cui è affidato il compito di realizzare – in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 – un'ulteriore pianificazione strategica dell'attività di contrasto al lavoro sommerso, anche in chiave di prevenzione, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali.
Ha fatto seguito, poi, il Decreto Agricoltura (artt. 2 a 2-quinquies, DL 63/2024 conv. in legge 101/2024) che, nell'intensificare le azioni di contrasto al reato di caporalato di cui all'art. 603-bis, CP (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), ha previsto l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura (art. 25-quater, co. 5-bis, DL 119/2018, conv. in legge 136/2018) proiettato verso l'obiettivo di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, attraverso la condivisione delle informazioni tra le varie amministrazioni statali e le regioni (vi partecipano, infatti, ciascuno per le proprie competenze messe “a fattor comune”, i Ministeri del Lavoro, dell'Agricoltura e degli Interni, Inps, Inail, INL, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), Istat, Regioni e province autonome).
Altro tassello, verso un maggior allineamento funzionale delle attività di contrasto al sommerso, è ascrivibile al Decreto PNRR-quinquies (DL 160/2024) il quale detta, all'art. 1, nuove misure che puntano anche ad un miglioramento della trasparenza contributiva delle aziende. Il disposto si muove lungo quattro direzioni, prevedendo: il coinvolgimento dell'INAIL, in sostituzione della (soppressa) ANPAL, nella “Cabina di regia” che sovrintende alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”, istituita, presso l'INPS (ex DL 91/2014 - cd. decreto Competitività) al fine di selezionare le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto; la revoca dell'automatica immunità temporanea dalle verifiche ispettive, per i datori di lavoro iscritti nella Lista di conformità INL istituita con il DL 19/2024 (superando così la previsione introdotta dall'art. 29, co. 7-9, di questo decreto che prevedeva, invece, la sospensione per un periodo di dodici mesi degli accertamenti ispettivi in favore dei datori di lavoro ivi iscritti); l'introduzione dei c.d. Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), i quali saranno operativi dal 1° gennaio 2026, e mirano a tracciare (sulla falsa riga degli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA) la base imponibile ai fini contributivi attraverso metodi di misurazione quantistica di alcuni indicatori economici (si partirà dai settori più a rischio, quali strutture ricettive e grande distribuzione alimentare, entro il 31.12.2015, per poi estendersi in tutti gli altri settori); e, per l'appunto, il potenziamento strategico del Portale Nazionale del Sommerso (PNS), istituito con il DL 36/2022 (art. 19).
Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce e integra le banche dati attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condividevano le risultanze degli accertamenti ispettivi; in esso vengono fatti confluire i verbali ispettivi, e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza (compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso) svolta da tutti gli Organi ispettivi (INL, personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza).
In una prospettiva di ottimizzazione del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso, il DL 160/2024 (art. 1, co. 11) prevede, ora, che l'INL deve assicurare l'accesso al portale da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza. La ratio è presto svelata: il Portale centralizza i dati anagrafici delle imprese coinvolte nel fenomeno del lavoro sommerso, rendendoli così disponibili a tutte le strutture e gli apparati della PA responsabili dell'affidamento di risorse pubbliche, che siano interessati ad una verifica rapida ed efficace dei dati e delle informazioni utili nelle proprie attività.
Infine, un ulteriore banco di prova del potenziamento delle misure di governance organizzativa della strategia di contrasto al lavoro sommerso è rintracciabile nelle disposizioni del Decreto Semplificazioni nei controlli amministrativi (DLgs 103/2024), finalizzate alla razionalizzazione dei controlli sulle attività delle imprese e alla semplificazione dei relativi adempimenti amministrativi. L'obiettivo principale del DLgs 103/2024 è di ridurre la burocrazia, semplificare le procedure e migliorare l'efficienza dei controlli, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei lavoratori (in questa direzione si collocano, ad esempio, alcune nuove strumentazioni a disposizione del personale ispettivo, come la c.d. diffida amministrativa per le c.d. violazioni sanabili).
Tra le misure dirette a ottimizzare l'interscambio informativo tra gli enti si annovera, soprattutto, la nuova dotazione del fascicolo informatico di impresa (istituito ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b, L 580/1993), tenuto dalle Camere di commercio e contenente i dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività delle imprese. Con il DLgs 103/2024 (art. 4), il fascicolo informatico di impresa diventa, ora, anche un contenitore di notizie utili alla pianificazione e allo svolgimento dei controlli, dovendosi inserire in esso, tra l'altro, anche il report attestante il basso rischio e il controllo accertativo di conformità.
Onde evitare sovrapposizioni, appesantimenti procedurali e ripetizioni delle attività ispettive, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni – prima di avviare le attività di vigilanza – dovranno consultare il Fascicolo telematico e, agli esiti dei controlli, alimentarlo e integrarlo con i dati raccolti e elaborati.
Le modalità attraverso cui ogni amministrazione dovrà accedervi “ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli”, così da avere ogni notizia anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni, sono contenute nel D.M. Imprese e Made in Italy 17.09.2024, n. 159 (c.d. “Regolamento relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa”), le cui disposizioni entreranno in vigore entro il 26 novembre 2025, con l'obiettivo di armonizzare il funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e garantire che siano interoperabili con il fascicolo informatico.
In tutta evidenza, il nuovo fascicolo informatico di impresa rappresenta un ulteriore passo significativo, in chiave di digitalizzazione delle pratiche amministrative e di semplificazione delle procedure burocratiche, funzionale anche ad un miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla trasparenza, garantendo al contempo la protezione dei dati.
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Giuseppe Gentile
- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico IIRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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