Giurisprudenza e dottrina hanno individuato lo sciopero nell'astensione collettiva di una pluralità di lavoratori dall'esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione per le ore o i giorni non lavorati.
Trattasi di un diritto costituzionalmente garantito, stante la previsione dell'art. 40 Cost. che prevede: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.”.
Il dettato Costituzione, nel sancire il diritto di sciopero, immediatamente ne prevede i limiti facendo rinvio alle norme di legge e facendo trasparire la evidente necessità di cercare un equilibrio fra un pieno ed effettivo esercizio del diritto di sciopero e la tutela dei diritti fondamentali della Costituzione. Purtuttavia, la legge ne regolamenta l'esercizio solo in alcuni ambiti, il più rilevante sotto il profilo numerico dei lavoratori coinvolti, è lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La ricerca di detto equilibrio fra un pieno ed effettivo esercizio del diritto di sciopero e la tutela dei diritti dell'individuo è una costante nella gestione delle dinamiche legate alle astensioni in esame; si richiama una delle ultime pronunce in materia (Cass. 12 settembre 2024 n. 24473), che, nel riportare i principi nel tempo affermati dal Giudice di legittimità, individua fra gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo la natura dell'interesse collettivo da tutelare e la decisione concordata e preventiva circa l'adozione del comportamento di astensione dal lavoro. “Tale ultimo elemento (deliberazione collettivamente assunta) risulta infatti funzionale a dar conto proprio della diffusività dell'interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell'azione dimostrativa. Diversamente, ove la decisione dell'astensione e delle modalità di esecuzione dello sciopero siano lasciate totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, il datore di lavoro potrebbe essere esposto alla seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale”.
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è contenuta nella Legge 146/90 e si prefigge lo scopo di “di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi (..)”.
Al fine di trovare questo equilibrio fra un effettivo esercizio del diritto di sciopero e la prevenzione dei rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale e per la sicurezza deli utenti la legge prevede delle specifiche misure in termini di preavviso di sciopero e di garanzia delle prestazioni indispensabili.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge nella proclamazione e nella esecuzione dello sciopero è soggetta ad uno specifico apparato sanzionatorio che varia dall'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, alla sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, all'esclusione dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di tempo determinato.
Sanzioni pecuniarie , invece, sono previste per le violazioni in capo al datore di lavoro, oltre che le garanzie procedimentali dell'art. 28 Legge 300/70.
La precettazione
Tra i meccanismi che la legge mette a disposizione per prevenire o quantomeno gestire situazioni che possono generare rischi per la salute e per la sicurezza delle persone e della produzione non possiamo non menzionare l'art. 8 Legge 146/90 che prevede un potere di ordinanza (c.d. precettazione) in caso di pregiudizio ai diritti della persona tutelati dalla Costituzione.
A tale istituto è possibile fare ricorso quando sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 1, c. 1, Cost.), che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza.
In tali ipotesi, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano:
invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo;
esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile;
se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
L'ordinanza può disporre:
il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate;
la riduzione della sua durata;
ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto.
L'ordinanza è adottata non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
Dei provvedimenti adottati il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere.
L'ordinanza può essere oggetto di impugnativa al TAR da parte dei soggetti coinvolti (OOSS; datori di lavoro, amministrazioni).