giovedì 28/11/2024 • 06:00
L’utilizzo di un mezzo anormale di pagamento quale quello della delegazione non preclude di per sé l’operatività dell’esenzione da revocatoria fallimentare. Lo stabilisce la Cassazione, con ordinanza 22 novembre 2024 n. 30127.
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Il Tribunale di Milano dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 l. fall., nei confronti del Fallimento Alfa i pagamenti eseguiti da Beta a seguito di delegazione di pagamento della debitrice in bonis in favore di Gamma e condanna quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato degli interessi.
La Corte d'Appello di Milano respinge l'impugnazione proposta da Gamma sulla scorta dei seguenti rilievi:
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Paolo Bosticco
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