venerdì 08/11/2024 • 06:00
Il dovere di lealtà e probità non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale per convenienza. Questo in quanto l’utilizzo di un documento in un primo giudizio impedisce successivamente alla curatela di contestarne l’inopponibilità in quanto privo di data certa. Lo prevede la Cassazione con ordinanza 4 novembre 2024 n. 28214.
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Il caso in esame riguardava l'insinuazione di più crediti nel passivo di una procedura di concorsuale.
Più in particolare, una banca insinuava al passivo taluni crediti traenti origine da diversi rapporti contrattuali e così: un certo importo a titolo di scoperto di conto corrente, da una parte, e un ulteriore importo a titolo di rate insolute afferenti ad un finanziamento, da un'altra parte.
La domanda di insinuazione veniva accolta solo parzialmente, avuto riguardo cioè ai soli insoluti ricollegati al contratto di finanziamento inadempiuto da parte della società poi fallita; mentre veniva respinta la richiesta di insinuazione dei crediti scaturenti dallo scoperto di conto corrente, in quanto supportata da documentazione (i.e. gli estratti dei conti corrente) non opponibile alla procedura concorsuale.
Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla banca davanti al tribunale in composizione collegiale. In particolare, data per ammessa la posizione di terzietà in capo alla curatela, essa evidenziava come consonante gli estratti dei conti corrente prodotti a riprova del credito insinuato fossero in realtà opponibili alla procedura medesima, in considerazione del fatto che prop...
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Francesco Bartolini
- Magistrato di cassazione a riposoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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