martedì 26/11/2024 • 11:51
L’INPS, con Mess. 25 novembre 2024 n. 3936, fornisce alcuni chiarimenti relativi al trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici, con particolare riferimento all’accesso all’assegno di esodo.
redazione Memento
L'art. 12, c. 12-octies e 12-novies, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 è intervenuto sulla normativa specifica dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici:
L'INPS ha precisato che il trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD riguarda i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010. Conseguentemente, i lavoratori cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà solo a titolo oneroso.
Accesso all'assegno di esodo
I lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla prestazione di assegno di esodo (art. 4 L. 92/2012) finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, ma che non possano ancora esercitare la facoltà di trasferimento in quanto iscritti ai soppressi Fondi speciali, possono comunque presentare - ai fini del rilascio della certificazione per l'erogazione dell'indennità - una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare la domanda di trasferimento, ricorrendone le condizioni, alla data di cessazione dal servizio. Tale dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modulo “AP157”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli” categoria "Assicurato/Pensionato". Il modulo deve essere inviato alla casella istituzionale prestazioniarticolo4@inps.it e alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, che deve provvedere ad acquisirlo in procedura (WEBDOM).
L'efficacia della certificazione di esodo è, comunque, subordinata all'effettiva presentazione della domanda di trasferimento oneroso e all'accettazione del relativo onere.
L'erogazione della prestazione è subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico dei medesimi Fondi speciali, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione di esodo e il datore di lavoro si è obbligato a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti nei soppressi Fondi speciali e a versare all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
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