lunedì 25/11/2024 • 06:00
In caso di modifica unilaterale del datore dell’orario di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalle clausole elastiche disciplinate dal CCNL, il lavoratore part time ha diritto, oltre alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato, alla corresponsione di un ulteriore importo come risarcimento.
Il lavoratore è stato assunto come addetto alle vendite con contratto di lavoro a tempo determinato part time al 50% in applicazione del CCNL Commercio cessato in data 30 aprile 2024. Nel contratto di lavoro era previsto che il lavoratore dovesse svolgere la propria attività per n. 20 ore di lavoro settimanale.
Nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti era stata inserita, altresì, la previsione che consentiva al datore di modificare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, alle seguenti condizioni:
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha contestato il mancato rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, chiedendo il pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno, sul presupposto della sistematica e unilaterale modifica dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale da parte del datore senza che la variazione oraria fosse giustificata dall'esigenza di sostituire lavoratori assenti, come previsto dalla clausola elastica pattuita.
Le clausole elastiche nel contratto part time
Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, per iscritto, la ridotta durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario normale di lavoro e la distribuzione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno.
L'art. 6 D.L.gs. 81/2015 prevede la possibilità, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi (nazionali o di secondo livello) che le parti possano sottoscrivere clausole elastiche, attribuendo al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile (ovvero di variare in aumento la sua durata).
Al fine di verificare se il potere di variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro part time sia stato correttamente e legittimamente esercitato dal datore di lavoro, occorre, quindi, indagare se il contratto collettivo disciplina i casi, le modalità e i limiti delle clausole elastiche.
Il CCNL Commercio, in particolare, impone che:
Pertanto, nella pattuizione di clausole elastiche le parti dovranno individuare, per iscritto, le condizioni che legittimano la modifica unilaterale da parte del datore della distribuzione dell'orario di lavoro parziale. Solo entro i limiti così definiti è consentita la modifica della distribuzione dell'orario nel rapporto di lavoro part time.
Deve, quindi, ritenersi illegittima la variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro nel rapporto di lavoro che non sia giustificata delle specifiche esigenze ab origine previste tra le parti. In tal caso, il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, ha diritto ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno (art. 10, c. 3, D.Lgs. 81/2015).
Nel caso di specie, ove venga accertato che la variazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel corso del giorno o della settimana non fosse giustificato da mere esigenze sostitutive come previsto tra le parti, l'esercizio del potere di variazione unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro sarebbe esercitato dal datore in violazione dei confini e dei limiti pattuiti tra le parti e il lavoratore potrebbe agire per ottenere il risarcimento dal danno subito.
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Paolo Mancinelli
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