Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 419815 del 19 novembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 23 D.Lgs. 1/2024, stabilisce le regole per l'accesso e l'utilizzo del servizio web per la messa a disposizione, nell'area riservata del contribuente, delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72). A partire dal 20 novembre 2024 sono, quindi, disponibili nel cassetto fiscale le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall'Agenzia stessa.
Modalità di consultazione e gestione delle comunicazioni
Le comunicazioni sono consultabili nella sezione “L'Agenzia scrive” del cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell'area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 64-bis D.Lgs. 82/2005 (app IO).
Per ciascuna comunicazione resa disponibile nell'area riservata è possibile:
a) effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto mediante l'apposita funzionalità. Il versamento è effettuato, in un'unica soluzione e integralmente, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente;
b) richiedere assistenza tramite CIVIS. Il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.
Ricevute e obblighi degli intermediari
L'AE attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell'area riservata:
a) l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa;
b) l'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.
Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili dall'AE a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.
Fonte: Provv. AE 19 novembre 2024 n. 419815