Con il provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'art. 21 D.Lgs. 1/2024 concernente il modello unico di delega agli intermediari per l'accesso ai servizi on line resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il provvedimento approva il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega e fornisce un fac -simile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attivazione. Viene, inoltre, uniformata la scadenza della delega per tutti i servizi, che viene portata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.
Con un avviso, che sarà pubblicato sui siti internet AE e AER, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.
Contenuto della delega
La delega contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell'intermediario;
- i servizi on line oggetto di delega o revoca;
- la data di conferimento o di revoca della delega.
Servizi delegabili
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:
a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
b) uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici;
c) l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
d)i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Conferimento della delega
La delega è conferita ad un massimo di due intermediari. In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato.
Modalità di comunicazione della delega
Per attivare la delega è necessario comunicarne i dati all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere fatta:
1) direttamente dal contribuente (soltanto se persona fisica e non titolare di partita IVA) attraverso una specifica funzionalità web che sarà resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate;
2) dall'intermediario delegato:
- mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente o sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (Fea) realizzato con la Carta di identità elettronica (Cie) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
- tramite l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia.
È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, oppure revocarla in qualunque momento, dal contribuente o per il tramite di un intermediario. La variazione di uno o più dati comporta la revoca del mandato e, contestualmente, l'attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza dell'incarico decorre dalla data di attivazione del nuovo mandato.
Le soddisfazioni del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti esprime apprezzamento per l’emanazione del provvedimento in oggetto con il quale sono stati definiti i contenuti e il modello di delega unica per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia Entrate Riscossione (Com. stampa CNDCEC 3 ottobre 2024).
“Si tratta di un passo concreto per il raggiungimento della piena interoperabilità dei dati prevista dalla Legge delega di riforma del sistema tributario – afferma il Presidente del Consiglio Nazionale Elbano de Nuccio – ed è particolarmente apprezzabile l’unificazione del procedimento di delega per l’accesso anche ai servizi di Agenzia Entrate Riscossione. Semplificare la fruizione di questi servizi da parte di professionalità riconosciute come i Commercialisti – aggiunge – è un obiettivo essenziale per l’Amministrazione Finanziaria in primis in quanto è un ausilio essenziale per una migliore gestione del rapporto con i contribuenti”.
Fonte: Provv. AE 2 ottobre 2024 n. 375356