L'ordine di Torino ha chiesto se un professionista iscritto all'albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari, disponga dei requisiti di accesso all'elenco degli esperti per la composizione negoziata.
Con il pronto ordini n. 94 del 18 novembre 2024 ha dato una risposta positiva al quesito posto. Le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia, diffuse con la Circ. Min. 29 dicembre 20211, danno rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale e annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa quello di commissario giudiziale.
Considerato che il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, può sicuramente accedere all'elenco degli esperti per la composizione negoziata.
Si ricorda che possono iscriversi all'elenco i seguenti soggetti (art. 13 c. 3 D.Lgs. 14/2019 – codice della crisi d'impresa):
- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti o alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
Fonte: PO CNDCEC 18 novembre 2024 n. 94