Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Viene precisato l'uso della piattaforma telematica nazionale e la compilazione della scheda sintetica dell'esperto indipendente, come indicato nelle informative n. 81/2024 e n. 99/2024. Unioncamere ha diffuso il modello di scheda che l'esperto già iscritto negli elenchi deve compilare. Questa contiene dati anagrafici, esperienze in ristrutturazioni e crisi d'impresa, e altri dettagli utili per le commissioni regionali incaricate delle nomine. Un decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 ha aggiunto specifiche sul modello di scheda e su come deve essere compilata.
Il contenuto dell'Informativa
Le verifiche che l'Ordine è chiamato a effettuare possono avere quale oggetto unicamente gli aspetti e le informazioni che lo stesso Ordine può verificare in virtù delle prerogative che l'ordinamento professionale gli riconosce; l'ambito delle verifiche dell'Ordine è limitato ai dati contenuti nella parte iniziale della scheda e a quanto specificato nella prima sezione dedicata all'indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, cui fa riferimento l'art. 13, comma 3, del Codice della crisi e che sono meglio precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021, alle quali si vanno ad aggiungere quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata.
Si ritiene che l'Ordine non possa esprimersi sia con riguardo a quei dati, non individuati nella normativa di rango primario, che l'esperto di sua iniziativa va a inserire nella seconda parte del modello e che vengono indicati come informazioni aggiuntive, sia in ordine alle informazioni che l'esperto va a inserire nella nota descrittiva, composta da massimo 2000 caratteri, con cui il professionista fornisce ulteriori chiarimenti di natura qualitativa circa le singole esperienze maturate e le specifiche operazioni di ristrutturazione per agevolare le commissioni regionali preposte alla nomina nella valutazione dell'importanza dell'incarico svolto o dell'esperienza.
Infine, si precisa ulteriormente che, al fine di facilitare le attività di verifica degli Ordini di appartenenza, è opportuno che l'esperto già iscritto nell'elenco, utilizzando lo specifico supporto informativo, carichi sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono, a titolo d'esempio esempio, gli incarichi giudiziali).
Fonte: Inf. CNDCEC 10 ottobre 2024 n. 126