La Riforma fiscale e il percorso argomentativo della Suprema Corte
Il D.Lgs. 87/2024, meglio conosciuto come decreto Sanzioni, ha introdotto importanti novità in relazione alle sanzioni tributarie. La sentenza dell'11 novembre 2024 n. 41238 rappresenta senz'altro la prima e “travolgente” applicazione pro-contribuente.
Nello specifico, la sentenza in commento interpreta e applica il nuovo comma 3 bis dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000 che prevede la non punibilità dei reati se l'omesso versamento dipende da fattori terzi che hanno determinato una crisi di liquidità.
In sostanza, intervenendo sulla causa di non punibilità prevista per i reati tributari, viene a configurarsi una espressa mitigazione della responsabilità per i reati di omesso versamento nel caso di c.d. crisi di liquidità.
Nel caso che ci occupa è stata annullata la condanna del legale rappresentante di una spa per l'omissione del versamento dell'IVA rilevante ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, di fatto ribaltando le produzioni difensive concernenti il mancato incasso dell'IVA derivanti dall'inadempimento di un consistente numero di committenti.
La nuova norma stabilisce, infatti, che tali condotte non siano punibili “se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto”. Al riguardo, il giudice è chiamato a tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
Tale sentenza si innesta in un solco giurisprudenziale tendenzialmente non favorevole al contribuente (cfr. Cass. n. 38594/2018 e contra Cass. n. 31352/2021) nella parte in cui veniva sancito comunque l'obbligo del contribuente di versare comunque la relativa imposta senza poter validamente dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell'elemento soggettivo.
La sentenza in commento contiene anche un importante monito e guida ermeneutica da consegnare ai vari Giudici, ovverosia occorre sempre valutare e rivalutare la situazione del contribuente tenendo conto del fatto che costui, nel caso di specie, ma l'indicazione è generale, aveva non solo documentato l'accettazione della propria proposta concordataria da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma aveva anche prodotto ulteriori ed importazioni elementi di circostanza “liberatoria”.
In particolare, il contribuente ha dimostrato un totale di fatture emesse e non pagate di importo superiore a 570.000 euro e a cui è conseguito un debito IVA di oltre 125.000 euro. Nella stessa relazione del commissario giudiziale che ha seguito la crisi di impresa si sottolinea che le cause della crisi del blocco dei pagamenti sono da rinvenire proprio in tali mancati incassi a cui sia aggiunge la crisi del mercato delle costruzioni.
La crisi non transitoria di liquidità
La Corte di Cassazione sottolinea che i reati di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 (mancato versamento ritenute in qualità di sostituto di imposta) e art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA) non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. In tal senso, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
Fonte: Cass. 11 novembre 2024 n. 41238