sabato 16/11/2024 • 06:00
Il 31 ottobre 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'atteso Accordo integrativo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, che sblocca le assunzioni in apprendistato professionalizzante per le nuove figure professionali.
L'accordo del 31 ottobre 2024 tra Confcommercio Imprese per l'Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rende di fatto operativa, a decorrere dal 1° novembre 2024, la nuova classificazione del personale anche per le assunzioni in apprendistato di secondo livello, definendo, per ciascuna tipologia di profilo, le necessarie competenze a carattere professionalizzante (di area e profilo) nonché il piano orario.
Nuova classificazione del personale nel CCNL Commercio Confcommercio
L'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024 ha aggiornato la classificazione del personale, introducendo nuove figure professionali ed eliminandone altre.
Gli aggiornamenti si applicano ai dipendenti assunti a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024.
L'inquadramento e la permanenza al quinto livello per il profilo professionale dell'allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici nel settore della distribuzione del farmaco saranno oggetto di accordo entro il 31 dicembre 2025.
Apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio Confcommercio
L'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali è diretto a giovani di età compresa tra 18 (ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale) e 29 anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni, dispone il CCNL TDS del 22 marzo 2024, l'età minima per l'assunzione di apprendisti è di 18 anni compiuti.
Il legislatore (art. 44 D.Lgs. 81/2015) affida agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi il compito di stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione in ragione del tipo di qualificazione professionale da conseguire nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato.
Lo stesso legislatore dispone che tale durata non possa essere superiore a tre anni ovvero a cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il CCNL TDS del 22 marzo 2024 ammette la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione di alcune specifiche figure professionali.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 36 mesi, fatta eccezione per il sesto livello per il quale è pari a 24 mesi.
Per le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane è invece prevista una durata fino a 48 mesi (42 mesi per lo specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita di secondo livello).
Assunzioni in apprendistato professionalizzante: accordi integrativi
Lo scorso 28 marzo le Parti, con accordo integrativo al CCNL TDS del 22 marzo 2024, avevano rinviato al 1° giugno 2024 l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante.
La proroga si era resa necessaria per delineare i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL.
Successivamente, il 27 giugno 2024, con la sottoscrizione di un nuovo accordo integrativo, era stata disposta la proroga al 30 settembre 2024. Le Parti avevano specificato, in quell'occasione, che, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restavano in vigore, sino al 30 settembre 2024, le precedenti figure professionali.
In data 1° ottobre 2024, con un altro accordo integrativo, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2024.
Infine, con accordo integrativo del 31 ottobre 2024, sono stati definiti i profili formativi per le nuove figure professionali introdotte dal CCNL, validi dal 1° novembre 2024.
Apprendistato professionalizzante: formazione dal 1° novembre 2024
L'accordo integrativo del 31 ottobre 2024 prevede che, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 si applicano le nuove figure professionali di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili formativi individuati dall'accordo stesso.
L'accordo integrativo definisce, per ciascuna tipologia di profilo, l'elenco delle competenze a carattere professionalizzante (di settore/area/profilo) nonché il numero di ore complessive di formazione professionalizzante.
Di seguito, le tipologie di profilo e le corrispondenti aree di appartenenza.
Area di attività – Front Office e Funzioni Ausiliarie
Tipologie di profilo: addetto food e funzioni ausiliarie e addetto no food e funzioni ausiliarie
Area di attività – Promozione e Commercializzazione
Tipologia di profilo: addetto al servizio
Area di attività – Servizi Generali
Tipologie di profilo: Addetto amministrativo; Addetto manutenzione/assistenza; Addetto logistica/gestione magazzino food; Addetto logistica/gestione magazzino no food
Area di attività – ICT
Tipologie di profilo: Gestione business; Gestione tecnica; Progettazione; Sviluppo; Supporto; Esercizio & servizi
Area di attività – Servizi professionali alle imprese e ICT
a) pubblicità, marketing, comunicazione eventi
Tipologie di profilo: ambito comunicazione istituzionale e strategica; ambito marketing; ambito multimediale e ambito eventi
b) ricerche di mercato
Tipologie di profilo: ambito ricerche/analisi di mercato; ambito field call center per ricerche di mercato; ambito field operations face to face per ricerche di mercato; ambito data processing
c) revisione e consulenza aziendale
Tipologia di profilo: audit servizio; paghe payroll; servizio contabilità accounting; consulenza
Inquadramento del farmacista di parafarmacia
Infine, l'accordo integrativo del 31 ottobre 2024 prevede una deroga all'art. 53 del CCNL TDS.
L'accordo dispone, per la figura del farmacista di parafarmacia, che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico siano quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.
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