Il 14 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 il DL 167/2024, approvato il 12 novembre dal Consiglio dei Ministri, che reca misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale (CPB) e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. Il DL 167/2024 è in vigore dal 14 novembre 2024, ossia dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Concordato preventivo biennale: riapertura dei termini (art. 1)
L'art. 1 DL 167/2024 prevede una proroga dell’orizzonte temporale per potere aderire al CPB fino al 12 dicembre 2024: pertanto, ben oltre il termine che era stato originariamente stabilito dal Legislatore, ossia il 31 ottobre 2024.
Tale rimessione in termini non ha un ambito di applicazione soggettivo generalizzato, restando esclusa da tale opportunità una delle categorie di contribuenti interessate dall’istituto per effetto del D.Lgs. 13/2024, ossia quella degli esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale ai quali si applichi il regime agevolato per gli autonomi (il c.d. regime forfetario) disciplinato dall’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Infatti, nonostante il Capo III del Decreto da ultimo citato (artt. 23-33) sia stato specificatamente dedicato ai soggetti passivi in regime forfetario, ai quali era stata pertanto estesa la possibilità di aderire al CPB, per quest’ultimi deve intendersi definitivamente scaduto 31 ottobre 2024 il termine per l’adesione.
Il DL 167/2024 prevede specificatamente come la rinnovata possibilità di adesione sia aperta solo ai contribuenti esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) e che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non abbiano precedentemente aderito al CPB pur avendone i requisiti.
Per potere usufruire di tale opportunità, i contribuenti che integrino i presupposti richiesti dal DL 167/2024 dovranno presentare una apposita dichiarazione dei redditi integrativa; quest’ultima, affinché il soggetto sia ammesso all’adesione, non dovrà indicare un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originariamente presentata. Si deve ritenere che il nuovo termine per l’adesione sia assolutamente perentorio e che, pertanto, ai fini dell’accettazione del CPB, non possa trovare applicazione l’art. 2 c. 7 DPR 322/98, il quale prevede che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine debbano essere considerate valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Tale conclusione deriva dall’orientamento di prassi manifestato in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al termine originario del 31 ottobre 2024: quest’ultima, infatti, con Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, aveva avuto modo di sottolineare la perentorietà delle prescrizioni temporali stabilite dal Legislatore per il CPB, esprimendo un concetto ragionevolmente applicabile anche alla norma da ultimo introdotta. È necessario ricordare come tale Circolare torni rilevante, per coloro che intenderanno cogliere la possibilità di aderire al CPB entro il nuovo orizzonte temporale, anche con specifico riferimento alle condizioni ostative per l’accesso alla procedura; il citato documento di prassi (al quale si rimanda), infatti, aveva fornito importanti chiarimenti in merito al dettato, non del tutto autoesplicativo, degli artt. 10, 11 e 24 D.Lgs. 13/2024.
In generale, tale rinnovata opportunità per i contribuenti ISA non deve essere sottovalutata, in quanto, a fronte dell’esclusione dagli accertamenti per chi aderisca al CPB, il Legislatore ha espressamente previsto nei confronti di chi non si avvalga dell’istituto, con l’art. 34 c. 2 D.Lgs. 13/2024, la programmazione di un maggiore impiego di capacità operativa ai fini dell’intensificazione delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Assume una notevole rilevanza, inoltre, la circostanza che la rimessione in termini qui in commento non esplichi i propri effetti soltanto in merito all’adesione al CPB in sé e per sé considerata: essa, infatti, apre ai contribuenti ISA opportunità di non poco conto in ordine alla fruizione del beneficio del ravvedimento speciale di cui all’art. 2-quater DL 113/2024 conv. in. L. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus), il quale consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di un vero e proprio condono per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Il Legislatore, infatti, ha espressamente stabilito che potranno accedere al ravvedimento speciale anche coloro che aderiranno al CPB entro il termine da ultimo previsto, in quanto l’adesione si intenderà come avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari (art. 2)
L'art. 2 DL 167/2024 amplia la platea dei beneficiari del Bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità. Nel dettaglio, ha diritto all'indennità il lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ex art. 12 c. 2 TUIR. Secondo tale ultima disposizione sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24).
Quanto alla richiesta dell'indennità, il lavoratore deve indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. Si ricorda che l’art. 2-bis DL 113/2024 conv. in L. 143/2024, riconosce il c.d. Bonus Natale per l’anno 2024, che consiste in un’indennità di importo pari a 100 euro rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti con determinati requisiti.
Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze (art. 3)
Il DL 167/2024 destina al Fondo per le emergenze nazionali 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fonte: DL 167/2024 (GU 14 novembre 2024 n. 267)