Riaperti i termini per aderire al concordato biennale 2024 e 2025
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024 il Decreto Legge che proroga al 12 dicembre 2024 la possibilità per i contribuenti di aderire concordato preventivo biennale (CPB). L'adesione, tuttavia, è consentita ai soli contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.
Lo scopo della riapertura dei termini è quello di destinare tutte le risorse per la riduzione dell'aliquota prevista per il secondo scaglione IRPEF (dal 35% al 33%), attraverso ulteriori adesioni che permetteranno maggiori introiti nelle casse erariali.
Il Decreto dovrebbe tramutarsi in un emendamento al DL 155/2024 (c.d. Decreto Anticipi), collegato alla Manovra 2025.
Si ricorda che possono accedere al CPB i contribuenti assoggettati agli ISA o che applicano il regime forfetario per i quali non si verificano le seguenti condizioni ostative previste dal D.Lgs. 13/2024, ossia:
- presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento. Con la FAQ n. 14 del 25 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce causa di esclusione dal CPB l'omessa dichiarazione IRAP. (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA;
- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
- (per le società o gli enti) essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA.
Condizioni per accedere al concordato preventivo biennale bis
La riapertura riguarda i soli soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, ma che non hanno aderito, in prima istanza, al CPB, tenendo comunque conto che devono dichiarare un reddito superiore rispetto a quello del periodo d'imposta 2023.
Non sembra essere di ostacolo all'accesso al CPB, l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP entro la suddetta data, dato che, le norme sulla riapertura, richiamano solo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto alla presenza di debiti tributari e contributivi di importo superiore alla soglia di 5.000 euro esistenti al 31 dicembre 2023, si ritiene che i contribuenti possano aderire al CPB, purché, entro il 12 dicembre 2024, l'ammontare complessivo residuo si riduca ad di sotto di detta soglia.
Non sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa da parte dei soggetti che hanno già accettato il CPB entro lo scorso 31 ottobre, al fine di revocare la precedente scelta di adesione.
Inoltre, nessuna possibilità è data ai soggetti che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 12 dicembre 2024 che, pur non essendo considerata omessa, tuttavia non hanno rispettato il termine perentorio del 31 ottobre 2024 per aderire al CPB (Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E par. 2.3).
Circa gli acconti, va tenuto presente che il termine per il loro versamento è fissato ordinariamente al 30 novembre 2024, che slitta al 2 dicembre 2024. Per coloro che aderiranno al CPB entro il 12 dicembre, l'acconto relativo al periodo d'imposta 2024, potrà essere versato usufruendo del ravvedimento operoso, riducendo così la sanzione applicabile, da calcolare tenendo conto della data ordinaria di versamento del 2 dicembre, versando nel più breve tempo possibile.
Da ultimo, come si evince dal comunicato stampa del CdM l'adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito di imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.
La riapertura dei termini in oggetto, sottolinea il CNDCEC nel comunicato stampa del 12 novembre 2024, costituisce una possibilità che potrebbe fornire un ulteriore contributo in termini di incassi da finalizzare al taglio della pressione fiscale per le famiglie italiane.