Attuazione di un piano attestato di risanamento
L'istante dichiara di aver subito perdite superiori al proprio capitale e di essere stato messo in liquidazione ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. A tal proposito, intende attuare un piano di risanamento (di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) R.D. 267/42) in grado di ridurre i debiti e creare eccedenze attive.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità di applicare l'art. 88 c. 4-ter TUIR alle eccedenze attive in oggetto. Tale disposizione prevede, per il soggetto che versa in stato di difficoltà e che pone in essere concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, allo scopo di proseguire l'attività d'impresa, un beneficio fiscale rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate dalle suddette procedure.
La ratio della limitazione della tassazione delle sopravvenienze, in caso di continuità dell'attività, risiede nel non penalizzare l'attuazione delle procedure di risanamento e nel volerla riconoscere solo dopo la consumazione di determinate poste fiscali, al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un'ulteriore riduzione degli imponibili dei successivi periodi d'imposta.
Le sopravvenienze attive derivanti dal piano di risanamento
Nel caso in esame, l'istante chiede se sia applicabile l'art. 88 c. 4-ter TUIR che disciplina le sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) R.D. 267/42, posto che i predetti piani sono stati trasfusi nell'art. 56 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Secondo l'istante l'art. 88 c. 4-ter TUIR dovrebbe applicarsi alle riduzioni del debito derivanti dai piani di risanamento ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 14/2019, nonostante l'assenza di un coordinamento esplicito tra i due articoli.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, considerato che l'istituto disciplinato dall'art. 56 D.Lgs. 14/2019 persegue la stessa finalità di quello regolato dall'art. 67 c. 3 lett. d) R.D. 267/42, laddove il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 88 c. 4-ter TUIR. Pertanto, nel caso di pubblicazione in oggetto, l'istante potrà beneficiare dell'esclusione parziale dalla tassazione per le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano attestato di risanamento.
Fonte: Risp. AE 13 novembre 2024 n. 222