giovedì 14/11/2024 • 06:00
Il committente è responsabile in via solidale per i contributi previdenziali dei dipendenti del subfornitore. Vi è infatti responsabilità nei casi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione. Lo dichiara la Cassazione con ordinanza 6 novembre 2024 n. 28528.
Nel caso in esame la Corte distrettuale aveva accolto solo in parte l'appello proposto da una società avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione dalla stessa presentata in veste di obbligato solidale, contro il verbale di accertamento ispettivo emesso dall'INPS il 12 marzo 2015 e l'intimazione di pagamento relativa ai contributi previdenziali non pagati dal subfornitore da febbraio 2010 a gennaio 2015.
Ad avviso della Corte d'appello:
- era stata dimostrata in modo convincente “l'inerenza dei contributi richiesti dall'INPS alle posizioni lavorative dei dipendenti della Ditta subfornitrice effettivamente impegnati nelle lavorazioni destinate a soddisfare la richiesta della committente odierna appellante”;
- nulla doveva essere riconosciuto a titolo di sanzioni civili, avendo il legislatore circoscritto la responsabilità solidale del committente ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali, senza far menzione delle “obbligazioni derivanti dal regime sanzionatorio applicabile al soggetto inadempiente” e contraddistinto da un “carattere indefettibilmente soggettivo”.
Avverso la decisione di secondo grado ricorreva in cassazione la società soccombente a cui resisteva l'INPS con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.
In particolare, la società riteneva che la Corte d'appello avesse errato nel considerare irrilevante la natura del rapporto negoziale intercorrente tra essa e l'altra società, al fine dell'affermazione della responsabilità solidale a carico del committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, “attesi i risvolti civilistici conseguenti a tale qualificazione”.
Inoltre, la medesima eccepiva che i giudici di merito avevano errato:
- nel riconoscere la sua responsabilità per i debiti previdenziali nei limiti del quinquennio, anziché del biennio, dalla cessazione dell'appalto;
- nell'aver fatto gravare su di essa i debiti contributivi inerenti tutti i lavoratori della subfornitrice, senza considerare che questa aveva operato anche su incarico di altre aziende.
L'INPS, con il suo ricorso incidentale, lamentava, invece, che la sentenza d'appello non aveva riconosciuto la responsabilità solidale della committente anche per le sanzioni civili. A suo avviso l'art. 21 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni nella L. 35/2012, che limita al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l'omissione contributiva nel settore degli appalti, è una disposizione innovativa che non si offrirebbe ad una interpretazione autentica della disciplina previgente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione adita, innanzitutto, osserva che la questione verte sulla responsabilità solidale del committente ex art 29 del D.Lgs. 276/2003 che sussiste tanto nell'ipotesi dell'appalto quanto nell'ipotesi della subfornitura stando alla sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale.
In particolare con detta sentenza la Corte Costituzionale ha statuito che “la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo […] la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto”.
Alla luce dell'interpretazione estensiva fornita dalla Corte Costituzionale, la stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che il committente è responsabile in via solidale per i crediti dei dipendenti del subfornitore, mirando l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 a disciplinare “la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal caso tutela omogena a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento” (cfr. Cass. n. 25172/2019 e Cass. n. 6299/2020).
Ed è proprio a tali principi, a parere della Corte di Cassazione, che si è conformata la Corte d'appello allorquando ha affermato che l'inquadramento del rapporto negoziale nella subfornitura non elide la responsabilità solidale del committente.
La Corte di Cassazione conferma anche che il termine decadenziale dei due anni ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, poiché essa giace al solo termine prescrizionale. Ne consegue che la pronuncia impugnata è “conferme a diritto” quando esclude l'applicabilità al caso di specie della decadenza biennale.
Concorda, altresì, la Corte di Cassazione con i giudici di merito allorquando hanno dichiarato che la pretesa contributiva, dedotta dall'INPS, riguardava le sole posizioni dei lavoratori impiegati per soddisfare le richieste della ricorrente.
Passando poi all'eccezione sollevata dall'INPS, la Corte di Cassazione sottolinea che l'art. 21 del D.L. 5/2012 nel limitare al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l'omissione contributiva nel settore degli appalti, si atteggia come norma innovativa (cfr. Cass. n. 18259/2018) e non assolve, dunque, a una funzione d'interpretazione autentica della disciplina pregressa. Ne consegue che nel caso di specie la responsabilità solidale si estende anche alle sanzioni, in virtù del loro carattere accessorio e della loro applicazione automatica, secondo un importo predeterminato.
Basti al riguardo considerare che la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 254/2014, ha precisato che la disciplina dettata dal D.L. 5/2012 si applica solo agli “inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo” e ciò “non contrasta, di per sé, con il principio di uguaglianza (…), poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche”.
Oltretutto la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la nuova disciplina, nell'escludere il debito del committente per le sanzioni civili, si applica ai soli inadempimenti contributivi successivi all'entrata in vigore del D.L. 5/2012, in ossequio ai principi generali in tema di successione di leggi nel tempo (cfr. Cass. n. 24609/2023; Cass. n. 10669/2024). E nel regime applicabile prima della sua entrata in vigore sussisteva in capo al committente l'obbligo solidale al pagamento non solo dei contributi ma anche delle sanzioni civili (cfr. Cass. 23966/2024), “in considerazione della “automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva” (cfr. Cass. n. 24609/2023).
Orbene, la Corte di Cassazione conclude per l'accoglimento del ricorso incidentale presentato dall'INPS e per il rigetto del ricorso principale proposto dalla società, cassando la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando la causa, anche per la pronuncia sulle spese di lite, alla Corte d'appello in diversa composizione.
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Pasquale Staropoli
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