L'INPS fornisce alcune precisazioni relativamente all'applicazione o meno del massimale contributivo (art. 2, c. 18, L. 335/95) nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
“Vecchi” e “nuovi” iscritti e applicazione del massimale
I contributi INPS non incontrano limiti di retribuzione massima imponibile, salvo nel caso di contributi obbligatori dovuti per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori, già iscritti a tale data, che abbiano esercitato l' opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione. In questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi fissato, per il 2024 , in € 119.650,00 .
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale.
I chiarimenti ministeriali e il parere dell'INPS
I l reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione della disposizione relativa al massimale contributivo, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Se il soggetto dopo il pensionamento intraprende un'attività libero-professionale che richiede l'iscrizione presso un ente di previdenza obbligatorio , tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.
Fonte: Mess. INPS 11 novembre 2024 n. 3748