venerdì 08/11/2024 • 10:35
L’Agenzia delle Entrate, in attesa di un parere tecnico da parte del Ministero della Salute, ha stabilito che alla vendita di un insetticida contenente feromoni si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% in quanto rientrante nei prodotti fitosanitari.
redazione Memento
Aliquota IVA del 10%
Con la risposta n. 220 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla vendita di un insetticida destinato ad attirare gli insetti mediante l'erogazione di feromoni, proteggendo così le piante dagli organismi nocivi, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Il num. 110) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari, senza tuttavia fare alcun riferimento alla tariffa doganale. Per l'individuazione di tali prodotti, pertanto, non può che farsi ricorso al comune significato di questo termine ricavabile sulla base di criteri merceologici.
I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo a seguito dell’autorizzazione dal Ministero della Salute c.d. AIC (art. 28 Reg. UE 1107/2009).
Nel caso di specie, la società istante opera nel settore della produzione e della vendita all'ingrosso di prodotti per la disinfestazione, commercializzando, tra l'altro, beni inquadrati come prodotti fitosanitari nonché prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche nel settore dell'agricoltura. Per l’insetticida con feromoni non c’è stato il rilascio dell’AIC.
Parere tecnico: la richiesta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere tecnico al Ministero della Salute, ma non ha ricevuto risposta nei termini previsti, pertanto si è espressa sulla base del parere di accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha classificato il prodotto in questione tra gli ''Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri'', di cui al codice NC 3808 91 90.
La finalità di salvaguardia consente, pertanto, all’insetticida commercializzato dalla società istante di rientrare tra i prodotti fitosanitari e di conseguenza beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che tale parere viene meno qualora il competente organo tecnico dovesse ritenere che il prodotto non possa essere incluso nella categoria dei fitosanitari.
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