sabato 09/11/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di creare, in ottica riorganizzativa, una serie di operazioni che possano dar luogo, da una parte, a plurimi conferimenti a realizzo controllato e, dall'altra, all'acquisto di azioni proprie seguite da scissione asimmetrica parziale.
La risposta all'interpello n. 216/2024 dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta all'interpello n. 216 del 5 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce fattispecie di abuso del diritto una serie di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni, sfruttando il meccanismo agevolato del realizzo controllato (c.d. conferimenti a “neutralità indotta”).
Si ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi (art. 10 bis L. 212/2000):
Nel caso di oggetto di interpello, una holding unipersonale (la società Alfa, nell'istanza), costituita mediante il conferimento, in neutralità fiscale ex art. 177 c. 2-bis TUIR, da parte di una persona fisica (Tizio), del 25% di una società operativa (Gamma), intende conferire a sua volta la partecipazione in una holding di nuova costituzione. Oggetto dell'operazione sarebbe, contestualmente, il 25% di Gamma detenuto da Alfa, il 25% detenuto da un'altra holding unipersonale, Beta, e l'1% detenuto direttamente dal socio di Alfa.
Questo particolare conferimento dovrebbe essere effettuato in neutralità, con applicazione di norme diverse.
Dal punto di vista specifico, le società, infatti, utilizzerebbero il regime di cui all'art. 175 TUIR, che consente di avvalersi del c.d. realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento; in tal caso, si considererebbe come valore di realizzo dell'operazione non il valore normale ma quello attribuito alle partecipazioni in contabilità.
Invece, il socio persona fisica, applicherebbe il regime di cui all'art. 177 c. 2 TUIR, che consente di avvalersi del realizzo controllato quando la società conferitaria acquisisce il controllo della società conferita e può essere utilizzato anche da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori.
Considerato che, questa complessa operazione di riorganizzazione societaria permetterebbe di accentrare su Tizio persona fisica il controllo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale operazione non configura abuso del diritto in quanto non vi è vantaggio fiscale indebito a seguito successivi (o contemporanei) conferimenti a realizzo controllato.
In linea generale, spiega ancora l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Tuttavia, a ricorrere di determinate condizioni, il comma 2 e il comma 2bis dell'art. 177 TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d'impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:
Le previsioni del comma 2 e del comma 2bis dell'art. 177 TUIR stabiliscono che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento prevedendo la possibilità di ottenere un risparmio fiscale, lasciando tutta o parte della eventuale plusvalenza delle partecipazioni allo stato latente.
Applicando il metodo previsto dall'art. 177, comma 2, l'operazione può non far emergere alcuna plusvalenza in capo ai soci conferenti, laddove il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute da parte della società conferitaria e, quindi, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria stessa, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso il socio conferente - delle partecipazioni conferite.
Ai soli conferimenti ammessi al regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell'art. 177 TUIR, viene richiesto che la società conferitaria, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute, potrà avvalersi del regime pex solo dopo aver maturato un periodo minimo di detenzione il cd. holding period delle partecipazioni di 60 mesi è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
Anche l'art. 175 TUIR prevede un regime a realizzo controllato applicabile nei casi in cui oggetto del conferimento tra soggetti titolari di reddito d'impresa sia una partecipazione la cui caratura sia di per sé di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..
La risposta all'interpello n. 217/2024 dell'Agenzia delle Entrate
Con la risposta all'interpello n. 217 del 5 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000 in relazione a un'operazione di acquisto di azioni proprie e scissione parziale e asimmetrica.
Nel caso di specie, la riorganizzazione societaria consta di due successive operazioni, precedute dalla propedeutica revoca della liquidazione, che i soci del Gruppo 1 e del Gruppo 2 hanno concordato di effettuare, ossia:
Innanzitutto, si osserva che, nel caso di specie, l'acquisto di azioni proprie costituisce un'operazione realizzativa che beneficia del regime della participation exemption ex art. 87 TUIR e dell'esenzione per il 95% della plusvalenza realizzata. L'Agenzia delle Entrate rileva che l'operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella distribuzione di un dividendo, da parte di Beta alla controllante Alfa, genererebbe degli effetti fiscali sostanzialmente equivalenti, tenuto conto che i dividendi percepiti sarebbero imponibili ai sensi dell'art. 89 TUIR nella misura del 5%.
Passando alla successiva operazione di scissione (parziale non proporzionale asimmetrica) di Alfa, si applica il regime della neutralità fiscale ex art. 173 TUIR che implica la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci (per cui le partecipazioni ricevute ereditano il valore fiscalmente riconosciuto di quelle possedute ante scissione), sia in capo alla società beneficiaria.
Per le ragioni illustrate, l'Amministrazione finanziaria non ravvisa alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito secondo la nozione di abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis L. 212/2000.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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