lunedì 11/11/2024 • 06:00
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27705 pubblicata il 25 ottobre 2024, ha stabilito che la comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC) è valida anche se avvenuta senza il Modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dell'adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, prevista dall'art. 5-bis D.Lgs. 218/97, pur se non effettuata utilizzando l'apposito modello dell'Agenzia delle Entrate, è valida ed efficace ove contenga gli elementi essenziali della relativa dichiarazione, che consentano di individuare con esattezza la volontà di aderire, il PVC oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la stessa comunicazione. È questo il principio di diritto espresso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27705 del 25 ottobre 2024.
Accesso all'adesione integrale
La pronuncia dei giudici romani trae origine da un procedimento giurisdizionale incardinato da una società contribuente a seguito del rifiuto/rigetto che l'Agenzia delle Entrate le aveva eccepito in merito all'istanza di accesso all'adesione integrale dalla stessa presentata ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 218/97 nei confronti di un PVC notificato al termine di verifica fiscale. In particolare, sebbene la società avesse manifestato con apposita istanza la propria volontà di accettare in toto la pretesa impositiva contenuta nel PVC e di ottenere la riduzione ad 1/6 delle sanzioni tributarie secondo la lettera della norma ratione tempore, l'Agenzia delle Entrate le aveva negato tale facoltà esercitando l'ordinaria azione accertatrice ed irrogando le sanzioni in misura piena poiché non era stato utilizzato l'apposito modello all'uopo previsto con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2009 e non era stato allegato il documento di identità del legale rappresentante.
Dopo due sentenze di merito favorevoli alla contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ulteriore ricorso presso la Corte di Cassazione asserendo che il giudice a quo avesse errato nel ritenere comunque valida la comunicazione dell'adesione presentata con modalità diverse rispetto a quelle stabilite dal menzionato Provvedimento.
Giova all'uopo brevemente ricordare che, nell'intento di semplificare la gestione dei rapporti con l'A.F. ispirandoli ai principi di reciproco affidamento e di agevolare il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, l'art. 83 DL 112/2008 aveva introdotto l'istituto dell'adesione integrale al PVC (disciplinato dall'art. 5-bis D.Lgs. 218/97 poi abrogato nel 2015) concedendo al contribuente la possibilità di accedere alla definizione rapida ed agevolata di una pretesa impositiva contenuta in un PVC ottenendo un'importante riduzione delle sanzioni (1/6 del minimo) ed evitando il sorgere di un correlato contenzioso.
Da un punto di vista procedurale era stato previsto che la comunicazione di adesione dovesse essere effettuata utilizzando il modello approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 117261/2009 in cui era stato precisato (art. 4.1), tra l'altro, che la comunicazione di adesione in esame dovesse essere effettuata, a pena di nullità, utilizzando il suddetto modello reperibile sul sito Internet dell'Agenzia.
I giudici delle leggi hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di II grado favorevole al contribuente e formulando il sopra esposto principio di diritto sulla base delle seguenti argomentazioni:
Nel caso di specie, quindi, si è ritenuto che, sebbene affetta da irregolarità formali, l'istanza di adesione fosse immune da antigiuridicità poiché conteneva, in ogni caso, gli elementi essenziali atti a consentire di individuare con esattezza la volontà di aderire, il PVC oggetto dell'adesione ed il soggetto che aveva presentato la stessa comunicazione.
Per i giudici, quindi, deve escludersi ogni automatismo tra la violazione di forme prescritte dell'adesione e l'invalidità della medesima, favorendo un'interpretazione che privilegia la sostanza della manifestazione di volontà del contribuente.
Osservazioni
È da valutare con estremo favore la pronuncia in commento con cui si decreta l'assoluta irrilevanza di una pretesa carenza formale nei casi in cui non ne venga postulata una effettiva ricaduta sul piano sostanziale. D'altronde, prevedere la nullità e rendere inutilizzabile un importante istituto deflattivo come quello qui in esame per il solo fatto di avere commesso mere irregolarità formali costituisce un comportamento palesemente lesivo degli stessi intenti del legislatore che ha introdotto l'istituto al fine di semplificare la gestione dei rapporti con l'A.F. e di agevolare il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, con l'auspicio di evitare il sorgere di nuovi contenziosi e di acquisire nuove e rapide entrate erariali.
Inoltre, la Corte di Cassazione sembra sottolineare anche l'importanza del principio della gerarchia delle fonti legislative secondo cui, nel caso in esame, già la legge istitutiva dello strumento deflattivo avrebbe dovuto prevedere la nullità in caso di presentazione di istanza irregolare.
Sebbene l'istituto deflattivo a cui la pronuncia è riferita sia stato abrogato nel 2015, è utile ricordare come l'adesione al PVC sia stata da poco reintrodotta nell'ambito dell'attuale riforma con il nuovo art. 5-quater D.Lgs. 218/97: i contribuenti ben sanno che affinché l'istanza potrà essere considerata valida, sarà necessario e sufficiente indicarvi gli elementi essenziali per individuare con esattezza la volontà di aderire, il PVC oggetto dell'adesione ed il soggetto istante.
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