lunedì 11/11/2024 • 06:00
La vendita di un immobile acquistato fruendo dei benefici prima casa non determina la decadenza dall'agevolazione se la nuova unità abitativa viene acquistata entro un anno. A tal fine, è necessario che sia acquisito il diritto di piena proprietà sul nuovo immobile e non un diritto reale di godimento.
Il contribuente che vende prima di cinque anni un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non decade dai benefici fiscali se, entro un anno, lo stesso acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale. Occorre verificare se, tale condizione, risulta comunque soddisfatta in caso d'acquisto solo di un diritto reale di godimento sul nuovo immobile.
Regime di tassazione per l'acquisto della prima casa
L'acquisto di un immobile destinato a diventare abitazione principale per il contribuente, è soggetto ad un regime di tassazione che varia in relazione alla natura giuridica del venditore, nonché alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal legislatore per l'acquisto della prima casa.
Nel caso di acquisto dell'unità abitativa da un soggetto privato, l'acquirente dovrà versare:
Diversamente, se il soggetto venditore è un'impresa, oltre alle imposte sopra elencate in alcune specifiche fattispecie è dovuta l'IVA. In linea generale, infatti, la cessione di fabbricati ad uso abitativo da parte delle imprese è esente dall'IVA, tuttavia, l'imposta si applica:
In entrambi i casi, la scelta di assoggettare l'operazione ad IVA, dev'essere espressa nell'atto di vendita o nel contratto preliminare.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la cessione sia soggetta ad IVA, la stessa è applicata nella misura del 10% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case d'abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, ovvero del 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Oltre all'IVA, l'acquirente deve pagare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna d'importo fisso di 200 euro.
Acquisto immobile senza benefici prima casa |
|
---|---|
Soggetto venditore |
Imposte dovute dall'acquirente |
Privato o impresa che effettua la cessione in regime d'esenzione da IVA |
|
Impresa e cessione soggetta ad IVA |
|
Agevolazioni fiscali
L'acquisto della prima casa, in presenza di determinati requisiti, può essere agevolato con la riduzione delle imposte dovute.
I benefici possono essere applicati se:
Acquisto immobile con benefici prima casa |
|
---|---|
Soggetto venditore |
Imposte dovute dall'acquirente |
Privato o impresa che effettua la cessione in regime d'esenzione da IVA |
|
Impresa e cessione soggetta ad IVA |
|
Possono fruire delle agevolazioni fiscali anche i contribuenti che sono proprietari di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, purché la casa già posseduta venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto con atto di compravendita, di donazione o dichiarazione di successione (art. 1, Tariffa, Parte prima, c. 4, allegata al DPR 131/86).
A tal fine, nell'atto d'acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. Qualora così non fosse, l'acquirente decade dai benefici e deve pagare, oltre alle maggiori imposte ed ai relativi interessi, anche una sanzione del 30%.
È opportuno precisare, inoltre, che le agevolazioni in esame non spettano in caso d'acquisto di un'abitazione ubicata nello stesso Comune in cui il contribuente è già titolare di altro immobile acquisito senza fruire dei benefici. Tale esclusione, vale anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.
LA SOLUZIONE
La decadenza dai benefici prima casa, nel caso di alienazione dell'immobile in precedenza agevolato (prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto), non si verifica se entro un anno viene acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Tale condizione, non risulta soddisfatta se viene acquistato sul nuovo immobile il solo diritto di usufrutto (o di abitazione) che costituisce un diritto reale di godimento. È necessaria, infatti, l'acquisizione della piena proprietà dell'abitazione entro l'anno.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.