In materia di Tax Control Framework (TCF), il Decreto del MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, detta i requisiti dei certificatori.
Requisiti dei certificatori
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei “certificatori” i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza (degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili) da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti dal Decreto.
Ai particolari fini dell'iscrizione all'elenco viene richiesto che il professionista sia in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (art. 4 c. 1-bis D.Lgs. 128/2015);
- principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
- diritto tributario.
Il possesso dei cennati requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individueranno, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione.
Il Decreto prevede, inoltre, determinati requisiti di onorabilità.
Indipendenza del “certificatore”
Uno degli aspetti sicuramente caratterizzanti la figura del “certificatore” del TCF è rappresentato dalla sua indipendenza.
Al riguardo, viene previsto che il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Per questo, il professionista abilitato deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
Fra le cause di ineligibilità viene disposto che il professionista non può accettare l'incarico di certificatore se:
- riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l'incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- sussistono rischi di “autoriesame” e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso.
Il “certificatore” del TCF, quindi, non può avere reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF stesso, in prima persona, né tali servizi possono essere stati resi da altri professionisti dell'associazione professionale cui appartiene il “certificatore”.
Viene, altresì, previsto che il “certificatore”, nei due anni precedenti l'incarico, non può avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza con il “soggetto incaricante” (o altra società del gruppo).
Incarico di certificazione e sua durata
Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.
Il Decreto prevede che la certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio.
Ove nel periodo di validità della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.