giovedì 07/11/2024 • 11:01
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 6 novembre 2024 n. 218, ha chiarito quando i lavoratori dipendenti possono detrarre i premi versati dal datore di lavoro per le polizze a tutela del rischio morte - art. 51 c. 1 DPR 917/86 (c.d. polizze vita).
redazione Memento
Con la risposta n. 218 del 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi versati per le polizze vita dal datore di lavoro possono essere detratti dal dipendente solo se sono stati assoggettati a tassazione in quanto hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività) (art. 51 c. 1 DPR 917/86).
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258, 23 (innalzato a 3.000 euro per il 2023 e a 1.000 euro per il 2024 – 2.000 in caso di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
In tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, la Circ. AE 23 dicembre 1997 n. 326 ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.
Ai fini delle detrazioni per oneri, l'art. 15 c. 1 DPR 917/86 stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
Affinché un onere possa essere detratto ai sensi del citato art. 15 è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione. Se, invece, i premi non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere detratti.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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