Le misure di welfare aziendale in deroga all'art. 51, c. 3, TUIR applicabili per il periodo d'imposta 2024, potrebbero essere estese al prossimo triennio.
Se le disposizioni previste dall'articolo 68 del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (A.C. 2112) saranno approvate dal parlamento, infatti, si applicherà la stessa misura agevolativa già prevista dall'articolo 1, commi 16 e 17, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tale disposizione, come noto, prevede che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (elevati a 2.000 euro in caso di figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
L'articolo 68 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 che, oltre a riproporre l'importante misura agevolativa, aggiunge un ulteriore beneficio a favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, in tal caso esclusivamente ai fini fiscali, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati per i primi due anni dalla data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Trasferimento della residenza
In particolare, quest'ultima misura, prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2025, a condizione che il reddito da lavoro dipendente sia d'importo non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro.
La disposizione opera in deroga al principio generale di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva.
È espressamente previsto, infatti, che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non si applica ai fini contributivi.
Altra deroga che caratterizza l'anzidetta agevolazione fiscale è costituita dalla rilevanza delle somme erogate o rimborsate ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il computo ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
Operativamente, è necessario che il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Riepilogando, i requisiti soggettivi del lavoratore sono:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2025;
- reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro;
- trasferimento della residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
L'ambito di applicazione riguarda il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati sostenuti nei primi due anni dalla data di assunzione fino al limite complessivo di 5.000 euro annui (quindi potenzialmente 10.000 euro complessivi).
Da notare che sarà possibile sia l'erogazione delle somme da parte datore di lavoro al locatore o a coloro che hanno effettuato la manutenzione dei fabbricati locati, sia il rimborso direttamente al lavoratore che le abbia sostenute.
Rimborso utenze e spese per l'abitazione principale
Tornando alla misura di welfare aziendale già prevista per il 2024 dalla legge n. 213/2023, come già accennato, l'articolo 68 ripropone le stesse regole attualmente in vigore.
L'esenzione è applicabile per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 e opera ancora una volta in deroga all'art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR.
In particolare, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro ai lavoratori, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Si può notare come il legislatore rispetto alla legge n. 213/2023 non fa più riferimento alle spese per la prima casa bensì per l'abitazione principale.
L'Agenzia delle Entrate, a tal fine, nella circolare n. 5/e del 7 marzo 2024 aveva ritenuto che il concetto di prima casa anzidetto dovesse essere considerato, per ragioni logico-sistematiche, comunque quello di abitazione principale.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 12, c. 2, TUIR
In tal caso, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
È utile ricordare che i figli sono considerati a carico fiscalmente se possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni e la verifica va effettuata alla fine del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle entrate n. 23/e del 01/08/2023).
Anche se la detrazione fiscale per il figlio non venga effettivamente beneficiata poiché per essi viene percepito l'assegno unico e universale (AUU), l'incremento a 2.000 euro opera, comunque, ai sensi dell'art. 12 c. 4-ter del TUIR.
Confermato l'obbligo per il datore di lavoro di informare previamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.