L'attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 4 c. 1-bis D.Lgs. 128/2015 è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti. Possono chiedere l'iscrizione a suddetto elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dettati dal MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, e di seguito analizzati nel dettaglio.
Requisiti di onorabilità e professionalità
Ai fini dell'iscrizione all'elenco, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
c) diritto tributario.
I professionisti:
a) non devono aver subito condanne per i reati indicati nell'art. 94 c. 1 D.Lgs. 36/2023, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'art. 640 c. 1 c.p.;
b) non devono integrare le cause di esclusione di cui all'art. 94 c. 2 D.Lgs. 36/2023;
c) non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.
Requisiti di indipendenza
Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Deve, inoltre, adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
L'incarico può essere conferito da parte della stessa impresa per non più di 3 volte consecutive allo stesso professionista, che potrà essere nuovamente incaricato decorsi 6 anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.
Contenuto della certificazione
Sono previste le seguenti fasi in relazione al contenuto:
- definizione del perimetro e identificazione dei processi di controllo chiave per la prevenzione dei rischi fiscali;
- valutazione del sistema e della corrispondenza tra processi di controllo e linee guida;
- valutazione dell'efficacia del sistema attraverso test.
La certificazione ha durata triennale, poi va aggiornata. Se nel periodo di validità della certificazione si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema, deve essere prodotta una nuova certificazione.