Regime IVA per gli Enti sportivi
La nostra legge IVA è da un decennio sotto procedura di infrazione per aver concesso a determinati Enti associativi un regime di non soggettività, mentre le direttive, già dalla sesta - articolo 13 Direttiva 77/388/CEE - attribuiscono a questi soggetti una serie di esenzioni, che invece non sono presenti nel nostro articolo 10.
Ma esenzione è una qualità delle operazioni soggette, e quindi spetta solo a chi abbia questo requisito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, è illecito il DPR 633/72 nella parte in cui non prevede queste esenzioni, in quanto ritenute non necessarie, data la non soggettività concessa alle associazioni non lucrative.
L'attività sportiva, oltre che dalle associazioni, può essere svolta anche dalle società sportive dilettantistiche, ovviamente senza fini di lucro, che devono costituirsi in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, oppure come cooperative. Sono attualmente disciplinate dall'articolo 6 e seguenti, di quello che potremmo definire come “codice dello sport”, il D.Lgs. 36/2021.
Queste società sono senza dubbio soggetti di imposta ai fini IVA, in base al comma 2 dell'art. 4 DPR 633/72, che viene derogato al comma 4 solo per le società di mero godimento, sia finanziario che di taluni beni ad uso promiscuo con i soci.
Il punto di partenza per questa analisi è l'articolo 90, comma 1, della legge di bilancio 2003 (n. 282/2002), in base al quale “le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni (quella che forfetizza IVA e redditi per le attività commerciali), e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si applicano anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro”.
Questa assimilazione, che ad avviso dei principali commentatori riguarda solo le imposte sui redditi non è mai stata commentata dell'Agenzia delle entrate, nemmeno quando alcune SSD chiedono alla Direzione Centrale di convalidare la risposta data nel 2010 da una Direzione Regionale delle entrate, secondo cui l'assimilazione di questi soggetti alle ASD avrebbe comportato la loro non soggettività IVA. Si dice addirittura che il problema non esiste, così che la risposta non produce gli effetti dell'interpello. Nessun documento di prassi citato nella risposta si occupa di IVA, anzi l'ultimo documento (Circ. AE 18 marzo 2008 n. 22) disserta sulle esenzioni da IVA per i corsi sportivi, cioè di un regime spettante ai soli soggetti di imposta.
Un maldestro tentativo di modificare le norme IVA è stato effettuato nel 2021, ed è ora in sospeso sino al 2025, confidando che vengano sistemate alcune imprecisioni, come il richiamo per l'esenzione sportiva alle sole ASD. La cosa pericolosa è l'indicazione di queste norme, negli articoli 4 e 10 legge IVA nella banca dati del MEF, come se fossero vigenti, senza nessuna nota che ne indichi la non operatività.
In questo contesto la prima norma transitoria, necessitata per l'iniziativa di altre Direzioni Regionali che non condividevano questa risposta, si è resa necessaria una norma di sanatoria
L'art. 3 DL 113/2024, dispone che, fino all'applicazione delle norme sospese, di cui abbiamo detto, “possono essere applicate” da parte delle ASD le disposizioni dell'art. 4 c. 4 legge IVA, cioè la non soggettività – qualche dubbio c'era sulle tipologie di associazioni fuori campo – e, richiamando la L. 289/90 – anche da parte delle SSD.
Sono fatti salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti.
Osservazioni
Un problema rilevante per gli Enti sportivi riguarda l'imposizione sui corsi di formazione sportiva. La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 21 ottobre 2021, nella causa C-373/19, aveva escluso l'estensione dell'esenzione IVA prevista per le attività didattiche e formative ai corsi sportivi dilettantistici.
Nel 2023, con l'art. 36-bis DL 75/2023, vengono dichiarati esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli Enti sportivi dilettantistici del D.Lgs. 36/2021, categoria che comprende sia le ASD che le SSD. Anche qui sanatoria di esenzione per il passato.
Ma non è finita, nel decreto legge che ha benedetto lo scambio tra soggettività ed esenzione,l' articolo 5 concede l'aliquota 5% per i corsi di attività sportiva invernale impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali (quindi da soggetti estranei al no profit) ove non esenti o esclusi soggettivamente.
Abbiamo sicuramente bisogno di una norma certa e coerente. Le disposizioni sono in sospeso principalmente per il timore di onerosi adempimenti da parte degli Enti di minore dimensione.
La soluzione c'è nella direttiva, il regime di franchigia IVA sino ad un importo non superiore a 85.000 euro. La limitazione alle persone fisiche nel nostro ordinamento è motivata dall'impatto reddituale del forfait. Nelle regole europee questi soggetti possono non essere titolari di partita IVA (evitando così la sciagura del reverse charge su alcuni loro acquisti) ed essere anche esonerati da tutti gli adempimenti.