venerdì 25/10/2024 • 06:00
L'operatività delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore resta ancora sospesa in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda l'IVA, viene sostituito il termine “ONLUS” con “Enti del terzo settore di natura non commerciale”.
Va bene un regime transitorio di uno-due anni, ma è sconcertante che una norma sostanziale di grande rilievo sia ancora in sospeso per la sua piena operatività da più di sette anni. Stiamo parlando del Codice del Terzo Settore, disciplinato in modo sistematico dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Un problema "marginale"
Il problema che lo sta trascinando è la concessione di un'autorizzazione dell'Unione europea per le misure qualificabili come aiuti di Stato, ma che rivestono un interesse a dir poco marginale:
Questa anomala decorrenza trascina, per effetto dell'articolo 104 c. 2 del CTS, all'anno successivo dall'autorizzazione europea le disposizioni fiscali (titolo X, articoli da 79 a 89), ad eccezione di alcune, come quelle a favore dei donatori (articoli 82 e 83).
La disposizione di specifico interesse per l'IVA, tra quelle sospese, è l'articolo 89, co. 7, che sostituisce il termine “ONLUS” con “Enti del terzo settore di natura non commerciale” nell'articolo 10, co. 1, numeri 15 (trasporto mediante ambulanze), 19 (ospedali e cliniche); 20 (educazione e istruzione); 27-ter (prestazioni socio-sanitarie a persone svantaggiate).
L'inserimento della norma, fatto ovviamente dalla legge istitutiva delle ONLUS (articolo 14, D.Lgs. 460/1997) era già insensato, perché – vediamo il primo caso, ma vale anche per gli altri - cosa significa scrivere che sono esenti le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS? Scritto così sembrerebbe che l'esenzione spetta alle ONLUS anche se non autorizzate (o non convenzionate, riconosciute, ecc. per le altre esenzioni).
Se guardiamo oggi la banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze troviamo già scritto che sono esenti queste prestazioni rese da enti del terzo settore (ETS) di natura non commerciale, senza nessuna nota che spieghi l'effettiva decorrenza.
Questo palese errore è stato riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, senza che venisse corretta la decorrenza nella banca dati.
L'Agenzia delle entrate, basandosi su questa norma solo apparentemente vigente, nega l'esenzione ad una fondazione che, in base al suo statuto, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, famigliari o di qualsiasi altro genere. Questo soggetto vuole costituirsi come «impresa sociale» (risposta ad interpello 15 luglio 2021, n. 475, con tanto di commento nella rivista dell'Agenzia, FiscoOggi), in quanto questa categoria del registro, le cui norme di attuazione sono nel D.Lgs. 112/2017, è destinata ad accogliere fondazioni e anche ONLUS che necessitano di un rilevante apporto di personale, date le limitazioni insite nel volontariato e nella promozione sociale.
Riusciremo ad avere una norma definitiva dal 1° gennaio 2025, sganciando – se del caso – la disciplina transitoria dalla decorrenza europea, che non ha nulla a che fare con la maggioranza delle norme sospese?
Una soluzione è possibile?
La soluzione è molto semplice: non occorre eliminare la disposizione secondo cui l'ETS sia indicato nell'articolo 10 legge con la condizione della natura non commerciale. Occorre rimuovere qualunque riferimento a questi soggetti che se, autorizzati, convenzionati o riconosciuti beneficiano dell'esenzione da IVA. Queste sono le uniche condizioni oggettive.
Anzi, in base all'articolo 133 della direttiva 2006/112/CE, le esenzioni possono essere condizionate alla natura non profit del soggetto erogatore. Come abbiamo scritto e interpretato la nostra norma, stiamo negando l'esenzione ad un ente nel terzo settore, concedendola a soggetti lucrativi privati.
Questa conseguenza evidenzia un paradosso, che non può essere accettato, in quanto contrasta con la coerenza dell'ordinamento tributario, oltre che con il buon senso.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La L. 104/2024, accogliendo alcune istanze di semplificazione provenienti dagli operatori del settore e dai loro consulenti, ha introdotto nel sistema diverse disposizioni correttive ..
Approfondisci con
Il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle norme vigenti è la qualifica di Ente del Terzo Settore che si acquisisce solo tramite l'iscrizione al RUNTS. Dalla qualifica “ET..
Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.