La procedura di immigrazione per l'assunzione di lavoratori stranieri, nell'ambito delle quote previste per i flussi migratori del 2025, avrà inizio il 1° novembre 2024 e dovrà seguire le nuove disposizioni stabilite dal DL 145/2024, noto come Decreto Flussi. Tale decreto introduce regole aggiornate anche per le procedure di immigrazione al di fuori delle quote. Le istruzioni operative per l'invio delle domande per l'anno 2025 sono contenute nella Circolare congiunta Min. Int., Min. Lav., Min. Agr., Min. Tur. 24/10/2024 n. 448.
Principali novità procedurali
Gli ingressi entro le quote, secondo quanto previsto dal DPCM 27 settembre 2023, nel testo modificato dall'art. 2 c. 5 e 8 del DL 145/2024, per l'anno 2025 riguardano:
- 70.720 lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 c. 1, lett. c) DPCM 27.9.23);
- 730 lavoratori autonomi (art. 6 c. 1, lett. c) DPCM 27.9.23)
- 110.000 lavoratori stagionali (art. 7 c. 1, lett. c) DPCM 27.9.23)
Vi è, quindi, un aumento rispetto a quanto originariamente previsto dalla programmazione triennale disposta dal DPCM 27.9.23.
La presentazione delle domande di nulla osta al lavoro richiede che tutti i datori di lavoro ottengano un domicilio digitale da registrare nel sistema INI-PEC o INAD, a seconda del caso specifico.
La precompilazione rappresenterà un passaggio decisivo per procedere con l'invio della domanda a partire dai giorni di click day. Infatti viene previsto che i controlli sui dati inseriti verranno effettuati già nella fase di precompilazione. L'esito di tali controlli viene comunicato al datore di lavoro, o associazione datoriale, per il tramite del portale Ali, oltre ad essere notificato tramite PEC. In caso di esito favorevole, viene inviato un codice di attivazione della domanda che dovrà essere inserito per procedere con le fasi successive dell'iter di richiesta del nulla osta al lavoro.
La precompilazione è consentita:
- dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025(art. 2, c. 6, lett. b), del decreto legge n.145/2024).
È previsto un limite massimo di richieste per ciascun datore di lavoro. Nel 2025, i datori di lavoro, in qualità di utenti privati, possono presentare fino a tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dalle quote indicate negli articoli 6 e 7 del decreto del DPCM 27 settembre 2023. Il richiamato limite non si applica alle richieste presentate da:
- organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis del Dlgs. 286/1998 (TUI);
- consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti;
- agenzie di somministrazione di lavoro.
Le nuove procedure semplificano la verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali. Il datore di lavoro potrà considerare espletata la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l'Impiego, se quest'ultimo non segnala lavoratori disponibili entro otto giorni dalla richiesta (art. 22, comma 2-bis T.U.I.). Negli allegati alla Circolare congiunta Min. Int., Min. Lav., Min. Agr., Min. Tur. 24/10/2024 n. 448 sono presenti i moduli di richiesta e quello di autocertificazione da inserire nel portale, una volta espletata la verifica.
Le nuove regole prevedono delle condizioni di irricevibilità delle domande di nulla osta. In particolare la domanda è irricevibile se il datore di lavoro, salvo cause non a lui imputabili, non ha sottoscritto un contratto di soggiorno nei tre anni precedenti.
Nel processo viene inserito l'obbligo di conferma della domanda di nulla osta. Il datore di lavoro dovrà confermare la domanda entro sette giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti. In caso di mancata conferma, la domanda verrà considerata rifiutata e il nullaosta revocato.
Il contratto di soggiorno sarà firmato digitalmente dalle parti, senza la necessità di recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il datore di lavoro invierà poi il contratto sottoscritto digitalmente allo Sportello Unico entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia. La firma autografa del lavoratore sarà valida, a condizione che il datore apponga una firma digitale sulla copia digitale del contratto, considerata come dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Viene prevista l'iscrizione d'ufficio dei lavoratori stagionali alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale. Il nullaosta al lavoro stagionale, valido per un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, sarà prorogato automaticamente qualora una nuova opportunità di lavoro si presenti entro 60 giorni dal termine del contratto precedente.
Nel periodo di validità del nullaosta, il lavoratore potrà svolgere attività stagionale anche presso altri datori di lavoro, purché l'intermediazione sia gestita tramite la piattaforma SITSL per l'inclusione sociale e lavorativa.
Per le richieste di assunzione di lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta per tali lavoratori da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione è soggetto a due condizioni:
- parere favorevole della Questura competente;
- verifica preliminare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Questa normativa esclude, inoltre, l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso. Di conseguenza, anche se trascorrono i termini procedurali previsti, 20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale, il nulla osta non potrà essere rilasciato automaticamente senza l'espletamento dei passaggi autorizzativi obbligatori.
I lavoratori che entrano in Italia muniti di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale o non stagionale) e di visto d'ingresso possono iniziare immediatamente l'attività lavorativa (22 c. 6-bis TUI). In tali casi, le associazioni datoriali e i singoli datori di lavoro devono effettuare in autonomia la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti per l'assunzione. Nel caso specifico di assunzioni nel settore dell'assistenza familiare, il datore di lavoro è tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria all'INPS, in modo da completare tutte le formalità previste per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato sono demandate in via esclusiva ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati e dei dottori commercialisti, come stabilito (art. 24-bis TUI).
In caso di esito positivo delle verifiche, i professionisti rilasceranno un'apposita asseverazione, seguendo le linee guida fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle circolari n. 3/2022 e n. 2066/2023. Tale asseverazione dovrà essere allegata all'istanza di nulla osta al lavoro.
Tuttavia, nel caso in cui le domande siano presentate da organizzazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'asseverazione non sarà necessaria, come previsto dal citato articolo 24-bis del TUI.
I lavoratori stagionali che hanno prestato regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, per almeno tre mesi, possono convertire il permesso in lavoro non stagionale in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.
Fonte: Circolare Min. Int., Min. Lav., Min. Agr., Min. Tur. 24/10/2024 n. 448