Le procedure di immigrazione, a partire dalle assunzioni di stranieri non residenti entro le quote di ingresso previste per l'anno 2025, subiscono una serie di modifiche ad opera del DL flussi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2024 n. 239, che riscrive molti articoli del D.Lgs. 286/98 (TUI).
Le modifiche sono finalizzate a contrastare l'uso improprio delle quote di ingresso previste per i flussi migratori, nonché a rendere più efficace ed efficiente il processo.
Novità sulle procedure
Le nuove regole prevedono una serie di modifiche alle procedure tra cui un sistema che garantisce un maggior livello di controllo, già nella fase di precompilazione delle domande di nulla osta. La verifica di veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro avviene in maniera contestuale all'accesso alla precompilazione della richiesta di nulla osta, grazie all'interoperatività tra i sistemi informatici e le banche dati del Ministero dell'interno, del lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia entrate e Agid.
Sono previste regole specifiche per evitare che il datore di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto di ingresso per consentire al lavoratore straniero di entrare regolarmente in Italia, non proceda con l'assunzione senza una giustificazione valida. Queste misure mirano a prevenire abusi e garantire che le procedure di ingresso siano utilizzate per soddisfare effettive esigenze lavorative.
In primo luogo, il datore di lavoro dovrà confermare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la domanda di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore straniero. Questo garantisce che l'emissione del visto, che consente al lavoratore di entrare in Italia, avvenga solo se persiste l'interesse e la necessità del datore di lavoro di procedere con l'assunzione.
In secondo luogo, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero una volta giunto in Italia comporta l'irricevibilità di ulteriori domande di nulla osta da parte dello stesso datore di lavoro per un periodo di tre anni, salvo il caso in cui la mancata sottoscrizione sia dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro.
Al fine di limitare il numero di richieste destinate a regioni con una bassa produttività, le assunzioni di cittadini stranieri da parte del singolo datore di lavoro saranno soggette a limitazioni basate su specifici parametri dal 2025. Ciascun datore di lavoro potrà presentare un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d'affari o ai ricavi/compensi dichiarati ai fini fiscali, certificati e calcolati in base al numero di dipendenti e al settore in cui opera l'impresa. Un decreto di prossima emanazione del Ministero del lavoro definirà le modalità applicative delle norme che stabiliranno i criteri per determinare il numero di richieste di assunzione ammesse in base ai parametri specifici di ciascun datore di lavoro.
Un'ulteriore precauzione è prevista per i procedimenti riguardanti cittadini provenienti da Paesi considerati a rischio, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, da cui sono emerse numerose domande accompagnate da documentazione contraffatta. Per questi cittadini, l'automatica emissione del nulla osta, in assenza di informazioni ostative da parte della Questura, non sarà più consentita. Il rilascio del nulla osta sarà subordinato a una verifica preliminare da parte dell'Ispettorato del Lavoro, che dovrà accertare la regolarità della documentazione e la conformità alle norme vigenti.
Le nuove regole risolvono alcune questioni relative al lavoro stagionale. In particolare si consente al lavoratore stagionale di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro o con un altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro iniziale. In questo modo si supera la problematica per cui gli stagionali al termine del contratto dovevano lasciare l'Italia. Inoltre ai lavoratori stagionali si consente di convertire il titolo di soggiorno, al di fuori delle quote, in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Visti per badanti
Tenuto conto della grande esigenza di personale per l’assistenza familiare, le nuove disposizioni prevedono l’ingresso sperimentale per l’anno 2025 di 10.000 stranieri per il settore della assistenza di grandi anziani e disabili. L’ingresso dovrà avvenire per il tramite di Agenzie per il lavoro, organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica.
Procedure digitali
Le nuove regole mirano anche a velocizzare e rendere più efficiente il processo di acquisizione dei documenti, nonché la sottoscrizione degli stessi. I datori di lavoro dovranno avere un domicilio digitale per ricevere eventuali comunicazioni. La stessa procedura viene digitalizzata rendendo il portale immigrazione lo strumento di scambio anche per il contratto di soggiorno che, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, potrà essere poi trasmesso entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore straniero in Italia. La firma del datore di lavoro in formato elettronico rende valida la firma autografa del lavoratore straniero. Il contratto di soggiorno dovrà essere trasmesso a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Asilo e protezione internazionale
Le modifiche normative prevedono anche nuove tutele e obblighi per gli stranieri richiedenti protezione. In particolare, le norme previste in materia di sicurezza personale, contenute nel DL 83/2002, trovano applicazione anche nei confronti delle persone ritenute vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
In relazione agli stranieri richiedenti asilo vengono previsti degli specifici obblighi di collaborazione con le autorità, finalizzati all'accertamento di età, identità, cittadinanza e dei Paesi di transito e di soggiorno. Tali obblighi si estendono anche agli in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accedere alla corrispondenza e alle comunicazioni.
Inoltre, le nuove regole prevedono che, in caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza, la domanda di protezione internazionale venga considerata automaticamente ritirata.
Fonte: DL 11 ottobre 2024 n. 145 (GU 11 ottobre 2024 n. 239)