Con due risoluzioni del 25 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, di seguito riportati nel dettaglio.
Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco
In seguito alla richiesta dell’Agenzia delle Dogane contenuta nella nota n. 517168 del 9 agosto 2024, con la risoluzione n. 51 è stato istituito il codice tributo 5505 denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’art. 13 c. 2 D.Lgs. 41/2024.
In sede di compilazione del Mod F24 Accise il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
Credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione
L’art. 5 DPCM 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con la risoluzione n. 52 è stato istituito il codice tributo “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.
In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Con la medesima risoluzione è stato anche ridenominato il codice tributo “6903 ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM 20 maggio 2024”.
Fonte: Ris. AE 25 ottobre 2024 n. 51 e n. 52