venerdì 25/10/2024 • 12:51
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 25 ottobre 2024 n. 210, in tema di split payment (scissione dei pagamenti), ha fornito chiarimenti circa la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione un anno dopo l'emissione della fattura originaria.
redazione Memento
Con la risposta n. 210 del 25 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di split payment l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo, salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente, pertanto se il pagamento non si perfeziona, in tutto o in parte, l'imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l'operazione sia stata fatturata. La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri IVA le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l'anno dall'emissione della fattura.
Nel caso di specie, la società istante ha emesso nel marzo 2023 una fattura nei confronti di una società in regime di split payment. Decorso un anno dalla fattura, è sopravvenuta la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente fatturato e non ancora incassato. Come chiarito dall'AE, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, l'istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la Circ. AE 13 aprile 2015 n. 15/E. Nel dettaglio, la nota di variazione in diminuzione dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria.
Si ricorda che l'art. 26 DPR 633/72 disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile.
In particolare, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
Tutto ciò, tuttavia, non può essere applicato dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.
Si ricorda che i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), pur non assumendo la qualifica di debitori d'imposta, versano l'IVA loro addebitata nelle relative fatture direttamente all'erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.
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