mercoledì 27/12/2023 • 06:00
Se, come nel caso oggetto dell'interpello, è scaduto il termine per l'emissione della nota di variazione, resta sempre possibile il ricorso tout court alla procedura di rimborso prevista dall'art. 30ter del decreto IVA (Risp. AE 22 dicembre 2023 n. 482).
redazione Memento
Nell'ambito del meccanismo dello split payment, in caso di IVA versata in eccesso, qualora siano spirati i termini per l'emissione di una nota di variazione, è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter, c.1, DPR 633/72.
È quanto emerge dalla Risposta n. 482 pubblicata lo scorso 22 dicembre dall'Agenzia delle Entrate. Il caso riguarda un Comune che ha stipulato un atto transattivo, a saldo e stralcio dei propri debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020, attuando la procedura disciplinata dall'art. 1, cc. 567-580, L 234/2021. Per l'effetto, l'ente locale ha pagato i propri debiti commerciali in argomento, nella misura transatta, versando, tuttavia, la relativa IVA direttamente all'erario nella qualità di cessionario pubblica amministrazione soggetta alla disciplina del cd. split payment calcolata sull'importo dei crediti così come originariamente fatturati, non avendo ricevuto alcuna nota di variazione in diminuzione.
Secondo il parere reso dall'Agenzia delle Entrate, il Comune interpellante avrebbe dovuto versare l'imposta calcolata sull'importo del credito transatto ed effettivamente pagato. In via generale, come chiarito dal Fisco, anche in relazione agli indebiti versamenti IVA eseguiti in regime di cd. split payment è ammesso il ricorso alle note di variazione, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'operazione originaria sia venuta meno, in tutto o in parte, a seguito di accordo tra le parti. Nel caso delle note di variazione la portata temporale è limitata ad un anno dall'operazione originaria, ma è tuttavia possibile il ricorso tout court all'istituto disciplinato dall'articolo 30ter del decreto IVA (restituzione dell'imposta non dovuta).
Nella fattispecie la disciplina della procedura attuata dal Comune definisce con precisione le tempistiche, le modalità e le condizioni di stipula dell'atto transattivo, ne rappresenta la ''causa'' e l'imprescindibile ''presupposto'', sicché non può dirsi che l'accordo sia scaturito dalla piena autonomia tra le parti. Conseguentemente, per l'amministrazione finanziaria, in tale circostanza, il termine di un anno decorrente dall'effettuazione dell'operazione contemplato dall'art. 26, c. 3, DPR 633/72, ai fini dell'emissione di una nota di variazione in diminuzione «in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» è ormai spirato per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti. Pertanto, pur non essendo più possibile emettere il documento in parola – risultando così preclusa la possibilità per il Comune di scomputare la maggiore imposta versata dalle liquidazioni IVA dei mesi successivi - resta comunque ferma la possibilità di presentare domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 30ter, c.1 DPR 633/72.
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