I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2024/2025, possono adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In base alla norma originaria, la sanatoria, quindi, può essere effettuata solo dai soggetti che nelle annualità 2018/2022 hanno applicato gli ISA e che aderiranno al CPB entro il 31 ottobre 2024.
Rimanevano fuori dalla sanatoria quei contribuenti che non hanno applicato gli ISA in quanto esclusi a causa della diffusione della pandemia COVID-19. Infatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, erano state introdotte cause di esclusione dagli ISA previste dai seguenti decreti: DM 2 febbraio 2021, DM 30 aprile 2021, DM 21 marzo 2022, DM 29 aprile 2022 e DM 28 aprile 2023.
In pratica, non applicavano gli ISA, i soggetti che rientravano nelle cause di esclusione di seguito elencate:
- i contribuenti con una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54 c. 1 TUIR, di almeno il 33% nei periodi d'imposta 2020/2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- i soggetti con apertura di partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- i contribuenti con esercizio, in maniera prevalente, delle attività economiche individuate dai codici attività riportati in allegato alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA elencati nella Tabella 2.
Le novità previste dal DL Anticipi
L'art. 7 DL 155/2024 (DL Anticipi) allarga la platea dei contribuenti che possono aderire alla sanatoria, aggiungendo all'art. 2-quater, i commi da 6-bis a 6-quater, rimediando così alla “deficienza” della norma originaria.
In pratica, i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale per gli anni 2024/2025, con un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 c. 1 TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 DL 34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. 77/2020;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis c. 6 lett. a) DL 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017.
Oltre ai soggetti che erano stati esclusi per effetto di COVID-19, rientrano ora nella sanatoria anche i soggetti che si trovano, negli anni interessati, in una condizione di non normale svolgimento dell'attività.
A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:
- il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; – è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività.
Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dalle lettere a) e b) sopra citate, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024 (9 ottobre 2024), per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui al punto 1), l'aliquota del 12,5%;
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento di cui al punto 3), l'aliquota del 3,9%.
Dette imposte sostitutive, come sopra determinate, sono diminuite del 30%.
Giova ricordare che, nell'art. 2-quater richiamato, è stata prevista, al c. 6, una riduzione del 30%, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, delle imposte sostitutive (10%; 12%; 15% e 3,9%) applicabili ai soggetti che aderiscono alla sanatoria 2018/2022, ma che si differenziano dai contribuenti che rientrano nelle cause di esclusione o in un periodo di non normale svolgimento di attività.
Osservazioni
Per completezza di argomento, sembra opportuno evidenziare che, al c. 10, dell'art. 2-quater più volte richiamato, viene aggiunta una nuova causa di decadenza dalla sanatoria 2018/2022.
Nei fatti, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti che aderiscono della sanatoria, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 DPR 600/73, nonché quelle di cui all'art. 54 c. 2, secondo periodo, DPR 633/72, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'art. 22 D.Lgs 13/2024;
- applicazione nei confronti dei soggetti interessati dalla sanatoria di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'art. 2621 c.c. e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.
Con la novella si aggiunge l'ipotesi della dichiarazione infedele della causa di esclusione da ISA di cui al suddetto c. 6-bis, vale a dire l'esclusione dagli ISA per effetto di COVID-19 ovvero a causa del non normale svolgimento dell'attività.