mercoledì 23/10/2024 • 06:00
In tema di concordato preventivo biennale (CPB), il Decreto Anticipi modifica la sanatoria fiscale per gli anni 2018/2022. Ampliata la platea dei contribuenti che possono usufruirne aggiungendo le ipotesi di esclusione dagli ISA per effetto di COVID-19 e per non normale svolgimento dell'attività.
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2024/2025, possono adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In base alla norma originaria, la sanatoria, quindi, può essere effettuata solo dai soggetti che nelle annualità 2018/2022 hanno applicato gli ISA e che aderiranno al CPB entro il 31 ottobre 2024.
Rimanevano fuori dalla sanatoria quei contribuenti che non hanno applicato gli ISA in quanto esclusi a causa della diffusione della pandemia COVID-19. Infatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, erano state introdotte cause di esclusione dagli ISA previste dai seguenti decreti: DM 2 febbraio 2021, DM 30 aprile 2021, DM 21 marzo 2022, DM 29 aprile 2022 e DM 28 aprile 2023.
In pratica, non applicavano gli ISA, i soggetti che rientravano nelle cause di esclusione di seguito elencate:
Le novità previste dal DL Anticipi
L'art. 7 DL 155/2024 (DL Anticipi) allarga la platea dei contribuenti che possono aderire alla sanatoria, aggiungendo all'art. 2-quater, i commi da 6-bis a 6-quater, rimediando così alla “deficienza” della norma originaria.
In pratica, i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale per gli anni 2024/2025, con un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 c. 1 TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
Oltre ai soggetti che erano stati esclusi per effetto di COVID-19, rientrano ora nella sanatoria anche i soggetti che si trovano, negli anni interessati, in una condizione di non normale svolgimento dell'attività.
A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:
Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dalle lettere a) e b) sopra citate, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
Dette imposte sostitutive, come sopra determinate, sono diminuite del 30%.
Giova ricordare che, nell'art. 2-quater richiamato, è stata prevista, al c. 6, una riduzione del 30%, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, delle imposte sostitutive (10%; 12%; 15% e 3,9%) applicabili ai soggetti che aderiscono alla sanatoria 2018/2022, ma che si differenziano dai contribuenti che rientrano nelle cause di esclusione o in un periodo di non normale svolgimento di attività.
Osservazioni
Per completezza di argomento, sembra opportuno evidenziare che, al c. 10, dell'art. 2-quater più volte richiamato, viene aggiunta una nuova causa di decadenza dalla sanatoria 2018/2022.
Nei fatti, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti che aderiscono della sanatoria, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 DPR 600/73, nonché quelle di cui all'art. 54 c. 2, secondo periodo, DPR 633/72, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
Con la novella si aggiunge l'ipotesi della dichiarazione infedele della causa di esclusione da ISA di cui al suddetto c. 6-bis, vale a dire l'esclusione dagli ISA per effetto di COVID-19 ovvero a causa del non normale svolgimento dell'attività.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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