mercoledì 09/10/2024 • 06:00
È configurabile un infortunio in itinere anche per lo smart worker durante un permesso richiesto per motivi familiari. Le sospensioni dal lavoro, infatti, in considerazione degli interessi costituzionalmente garantiti a cui sono destinate, non fanno venir meno il requisito dell’occasione di lavoro, necessario affinché si possa configurare un infortunio in itinere.
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Con sentenza del 17 luglio 2024 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso di infortunio in itinere avvenuto ad una lavoratrice in smart working, che si allontanava dal lavoro con un permesso personale per prelevare la figlia da scuola.
La questione emersa nel contenzioso, risolta positivamente dal Tribunale, attiene alla possibilità di ritenere persistente “l'occasione di lavoro”, nelle ipotesi in cui un lavoratore in smart working si allontani per ragioni personali (rectius familiari) durante un permesso orario richiesto al dare di lavoro.
I fatti di causa
La ricorrente conveniva in giudizio l'INAIL, deducendo preliminarmente che, a partire dall'11 marzo 2020, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva attivato lo “smart working”, con svolgimento della prestazione presso il domicilio.
La lavoratrice deduceva, inoltre, che il 23 settembre 2020, svolgeva la propria attività in smart working, presso la propria abitazione, così come stabilito sulla base della programmazione bisettimanale del datore di lavoro.
Con email delle ore 11:38, come da procedura, la lavoratrice comunicava “(…..) con la presente comunico che mi assenterò ...
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