Completamento dell'investimento e termine interconnessione
In primis è stato precisato che un progetto di innovazione deve considerarsi completato alla data dell'ultimo investimento che lo compone, secondo le regole generali dell'art. 109 TUIR, indipendentemente dai principi contabili. Nello specifico:
- il progetto di innovazione relativo a beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo: deve considerarsi concluso alla data di fine lavori;
- il progetto di innovazione relativo all'attività di formazione effettuata per acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: deve considerarsi concluso alla data di sostenimento dell'esame finale.
In questo contesto, l'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento, ma dovrà essere realizzata in tempo utile per poter essere comprovata (dalla perizia tecnica o dall'attestato di conformità, o dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante) in modo tale da poter essere dichiarata come fatta entro la data dell'invio del modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile”. In particolare quest'ultimo modello dovrà essere inviato entro il 28 febbraio 2026, attraverso l'apposita Piattaforma informatica.
Pagamento acconto 20%
Ai fini della comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini, è stata chiarita l'assenza di obbligo di versamento di un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento; in tal senso, infatti, è necessario dimostrare l'avvenuto pagamento (almeno) del 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e del 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Nel caso in cui il progetto dovesse prevedere più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.
Investimenti con uso di combustibili fossili
E' stata evidenziata l'impossibilità di incentivare i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Viceversa se l'alimentazione è elettrica o a vapore, è rilevante le modalità con cui viene alimentata la centrale che produce il vettore energetico, in quanto in questo caso si tratta di uso indiretto (pertanto il bene è agevolabile).
Interventi già completati e comunicazione ex post
Per gli interventi già completati, è stata riconosciuta la necessità di procedere ugualmente con la prenotazione del credito mediante l'invio della comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%
Determinazione del risparmio energetico
In linea generale, gli strumenti utilizzati nei programmi di misura del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (ovvero la nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore. In particolare, la conformità della strumentazione viene considerata soddisfatta in caso di impiego di strumenti di misura di alta precisione che sono in grado di garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni (a tal fine è stata evidenziata la necessità di sottoporre ad una regolare taratura questi strumenti secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili).
Nello specifico, il risparmio energetico deve essere determinato sulla base dei consumi energetici dell'intera struttura produttiva; ovvero considerando i consumi energetici di tutti i processi che la costituiscono (compresi quelli che non sono impattati dal progetto di innovazione e quelli dei servizi generali, comprensivi degli ausiliari), comparando la situazione in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) del sistema di power quality.
Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento dovesse essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione ma comunque nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (ovvero: 3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato): il credito d'imposta dovrà essere ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.
Viceversa, nel caso in cui la percentuale di risparmio energetico conseguita dovesse essere inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, sarà possibile accedere facoltativamente alla Misura “Transizione 4.0” (in questo caso occorrerà rinunciare alla richiesta presentata per la Misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere la comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 attraverso il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”).
Cumulo con altre agevolazioni
Infine è stata ricordata la possibilità di cumulare il credito d'imposta con le altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali aventi ad oggetto i medesimi costi (ad esempio con il Conto Termico), a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. In particolare è stata riconosciuta la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con i Certificati Bianchi (secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 2 DL 124/2023) nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In questi casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50%. Questa previsione è applicabile ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della L. 162/2023 di conversione del DL 124/2023).