Il GSE con le FAQ del 3 ottobre 2024, pubblicate sul proprio sito, ha fornito nuovi chiarimenti sul credito d'imposta transizione 5.0. Di seguito si riportano le principali.
Bene 4.0 che utilizza vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle.
Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
Intervento completato e tipo di comunicazione
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla "Guida all'utilizzo del portale TR5" disponibile nella sezione "documenti" della pagina "Transizione 5.0" del sito del GSE.
Valutazione del risparmio energetico e utilizzo di dati da macchine e impianti
Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla Dir. UE 2014/32 (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore. Tale conformità si riferisce agli strumenti impiegati nell'ambito dei programmi di misura adottati, nell'ambito delle attività di certificazione, per raccogliere i dati necessari alle valutazioni energetiche, laddove non siano già disponibili dati energetici di produzione all'interno dell'impresa, ricavabili da sistemi informativi di produzione, come ad esempio quelli gestiti da un sistema MES.
È importante sottolineare che la conformità della strumentazione è considerata soddisfatta anche mediante l'impiego di strumenti di misura di adeguata classe di precisione, corredati da certificati di taratura in corso di validità, che garantiscano l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.
Sistemi di power quality
Stante la specifica peculiarità dei sistemi di power facility, la cui funzione è di operare una riduzione dei consumi di energia elettrica (es. i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del power center di bassa tensione del sito produttivo), il risparmio energetico deve essere determinato sulla base dei consumi energetici dell'intera struttura produttiva; considerando, quindi, i consumi energetici di tutti i processi che la costituiscono (compresi quelli non impattati dal progetto di innovazione) e quelli dei servizi generali (comprensivi degli ausiliari), comparando la situazione in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) del sistema di power quality.
Percentuale di risparmio energetico da indicare
Il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato). In tal caso, il credito d'imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.
Cumulabilità con il conto termico
Il credito d'imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 10 c. 4 DM 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.