giovedì 03/10/2024 • 14:29
L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto 3 ottobre 2024 n. 3, ha fornito la corretta interpretazione delle definizioni “venditore” e “piattaforma” ai fini dell'applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme.
redazione Memento
Con il principio di diritto n. 3 del 3 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito la corretta interpretazione delle definizioni “venditore” e “piattaforma” ai fini dell'applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme.
Si ricorda che l'art. 2 D.Lgs. 32/2023 con cui l'Italia ha recepito la DAC 7 stabilisce che:
L'AE circa la nozione di ''piattaforma'' ha chiarito che la citata definizione non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web. Né, tantomeno, la configurazione di una ''piattaforma'' è esclusa nelle ipotesi in cui le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera ''indiretta'', ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore.
L'espressa previsione della possibilità che l'attività sia svolta anche ''indirettamente'' dal venditore implica che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non altera la riconducibilità della fattispecie tra quelle oggetto di comunicazione.
Quanto, invece, alla nozione di ''venditore'', l'AE ha evidenziato la genericità della registrazione, in quanto volta a ricomprendere tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, cosicché possano essere successivamente oggetto di comunicazione. Ne consegue che rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
Si ricorda che la Dir. UE 2021/514 (c.d. DAC 7), in considerazione della necessità di contrastare le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia registrata negli ultimi anni, ha modificato la Dir. UE 2011/16 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori che si servono delle piattaforme.
I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che utilizzano una piattaforma digitale specifica. Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati possono consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.
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