martedì 01/10/2024 • 16:43
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 1° ottobre 2024 n. 190, ha risposto a un quesito sul consolidato fiscale nazionale, in merito alla cessione del credito IVA e all'apposizione del visto di conformità.
redazione Memento
L'eccedenza a credito IVA della consolidata può essere ceduto alla consolidante, ai fini della compensazione orizzontale nei limiti, dell'importo dovuto dalla consolidante a titolo di IRES del gruppo (l'importo non può, dunque, essere di ammontare superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato) e, comunque, entro le soglie normativamente previste.
In altre parole, l'IRES di gruppo può essere compensata con l'eccedenza a credito IVA trasferita dalla società consolidata nel rispetto del predetto limite di 2 milioni di euro, calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata.
Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA di cui trattasi, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.
In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al DPR 322/98, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Nel caso di specie, il visto destinato ad attestare la ''conformità'' dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla «relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile» va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA ceduta, sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata ad utilizzare in compensazione detti crediti.
E' con riferimento a tali dichiarazioni, infatti, che saranno eseguiti i controlli in merito ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento ed utilizzo in compensazione nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalle norme.
Con riferimento ai crediti IVA trasferiti, non occorre, invece, l'apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, avendo l'indicazione nel quadro GN dei crediti in parola finalità riepilogativa/espositiva.
Infine, il termine di dieci giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l'eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.
Va da sé che gli importi ivi successivamente indicati dovranno corrispondere a quelli ceduti dalle consolidate e che, laddove la consolidante utilizzi le eccedenze a credito ricevute dalle consolidate in misura superiore al dovuto, le stesse saranno oggetto di recupero unitamente all'irrogazione delle relative sanzioni.
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