martedì 01/10/2024 • 11:58
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 1° ottobre 2024 n. 187, ha chiarito che la remissione in bonis si può applicare in caso di mancato esercizio della revoca dell'opzione del consolidato fiscale, ma solo in presenza di comportamenti concludenti compatibili.
redazione Memento
Con la risposta n. 187 del 1° ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito del consolidato fiscale anche per il mancato esercizio della revoca dell'opzione (c.d. revoca dimenticata) può trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis, a condizione che il contribuente abbia al contempo tenuto un comportamento concludente compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni.
Se invece, come nel caso di specie, non è stato omesso un adempimento ma si tratta di modificare una scelta validamente esercitata a seguito di un ripensamento, la remissione in bonis non è applicabile. L'istante, infatti, a seguito del triennio di consolidato, ha validamente confermato nella dichiarazione l'opzione per il triennio successivo, salvo poi allegare motivi di crisi economica per giustificare l'errore e chiederne la revoca. La rettifica della dichiarazione non è, in questo caso, possibile.
Si ricorda che l'art. 12 DL 16/2012 prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11 c. 1 D.Lgs. 471/97.
Con l'istituto della remissione in bonis si è voluto, dunque, evitare che il contribuente in possesso dei requisiti prescritti per accedere ad un beneficio fiscale possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell'opzione o per un inadempimento di natura formale, purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato.
Con riguardo al regime del consolidato nazionale, con la Circ. AE 28 settembre 2012 n. 38/E, è stato ammesso l'esercizio tardivo dell'opzione per il consolidato fiscale tramite l'istituto della remissione in bonis.
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