Fra i diversi moduli attuativi della Riforma fiscale, particolare importanza riveste quello attinente alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
La revisione dello Statuto è rivolta, al contempo, a rafforzare alcuni degli istituti in esso già presenti e ad introdurne di nuovi (come nel caso dell'autotutela obbligatoria) al fine di dare più compiuta attuazione, nelle diverse fasi in cui si articola e si sviluppa il rapporto tributario, al “principio del legittimo affidamento” del contribuente e, in stretta connessione con esso, al “principio di certezza del diritto”; principi che rappresentano il baricentro intorno al quale ruota l'impianto complessivo della Riforma fiscale.
La circolare Assonime
Assonime, con la circolare del 30 settembre 2024 n. 18, illustra le principali modifiche recate alla disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente dalla Riforma fiscale.
Le modifiche e le integrazioni apportate al testo dello Statuto dei diritti del contribuente appaiono, sotto diversi profili, incisive e apprezzabili, poiché rendono più analitica e chiara la disciplina di taluni istituti che, nella previgente formulazione dello Statuto, avevano fatto fatica ad affermarsi anche a causa della mancata adozione di questo testo normativo in forma di legge costituzionale, in altri termini, a causa della mancata “superiorità” dello Statuto, ove riguardato alla luce della gerarchia delle fonti del diritto.
Ferma restando la posizione nella gerarchia delle fonti, la riformulazione dello Statuto dovrebbe garantire una “presa” più efficace sul legislatore e sull'interprete, anche in virtù della disposizione che espressamente assegna alle norme dello Statuto la funzione di esprimere “criteri di interpretazione della legislazione tributaria” e, come tali, canoni ermeneutici vincolanti sia per il legislatore che per ogni interprete della norma tributaria (sia esso l'Amministrazione finanziaria, il contribuente o il giudice tributario) analogamente a quanto accade, per la generalità delle norme, coi principi interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi.
Comunque, come sempre, molto resta affidato all'atteggiamento e alla sensibilità dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza nel considerare lo Statuto quale reale strumento, al contempo, di garanzia dei diritti del contribuente e di efficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, nella consapevolezza che “uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di coerenza non deve avere timore di porsi su un piede di parità con il cittadino (non più suddito)”.