venerdì 04/10/2024 • 06:00
Il D.Lgs. 209/2023 attua una significativa riforma della disciplina domestica inerente la fiscalità internazionale. L'obiettivo è adeguare il sistema fiscale italiano alle evoluzioni internazionali. Il D.Lgs. 19/2023, inoltre, ha apportato diverse novità in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Anche di questo si parlerà a Piacenza, durante il Convegno Nazionale UNGDCEC 2024.
Riforma fiscale
Tra le principali novità apportante dal D.Lgs. 209/2023, nell'ambito della Riforma fiscale, si segnalano:
D.Lgs 19/2023: trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
L'anno 2023 ha segnato un punto di svolta, con il D.lgs. n.19 del 2.3.2023 che ha recepito, nel nostro ordinamento, la Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
La ratio della Direttiva UE 2019/2121, come evincibile anche dalla relazione illustrativa al Decreto, risiede nella volontà di armonizzare la disciplina delle operazioni societarie “transfrontaliere” ed “internazionali”, intendendo, con le prime, le trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'UE e, con le seconde, le trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano, o dalla quale risultano una o più società regolate dalla italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'UE.
Lo scopo primario della Direttiva è, quindi, quello di promuovere l'effettiva applicazione della libertà di stabilimento attraverso la promozione della mobilità aziendale, riconoscendo prevalenza applicativa alle legislazioni di ciascuno Stato Membro di stabilimento (o destinazione). La direttiva muove da un'esigenza di colmare vuoti normativi emersi in numerose sentenze della Corte di Giustizia UE succedutesi negli anni, secondo la quale la società che intende operare un'operazione transfrontaliera, in virtù del principio della libertà di stabilimento, ha il diritto di eseguire tale operazione in continuità giuridico-soggettiva.
L'art. 2 del Decreto individua, in positivo ed in negativo, il novero dei soggetti le cui operazioni societarie, siano esse “transfrontaliere” o “internazionali”, soggiacciono all'applicazione delle novellate disposizioni. Il successivo art.3, identifica ulteriori fattispecie soggettive di esclusione.
Il d.lgs. 19/2023 introduce nel nostro ordinamento l'art. 2510-bis c.c. che disciplina la trasformazione transfrontaliera, delineata, dagli artt. 6 e ss. del d.lgs 19/2023, come l'operazione mediante la quale una società trasferisce all'estero (dall'Italia o in Italia) la propria sede legale.
In simili fattispecie è previsto che la società non dovrà procedere allo scioglimento ed alla successiva liquidazione, ma potrà mutare il tipo sociale e la legge ad esso applicabile, adottandone uno previsto dalla legislazione dello Stato Membro di stabilimento, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società di partenza, e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese del Paese di stabilimento.
Detto processo risulta ora disciplinato in modo chiaro, stabilendo tempistiche e fasi procedurali precise.
Le fusioni transfrontaliere, già regolate in precedenza, vengono ulteriormente armonizzate, con l'introduzione di procedure standardizzate per garantire che ogni operazione sia sottoposta a un controllo giurisdizionale in ogni Stato coinvolto. Viene richiesta una relazione dettagliata, predisposta dagli amministratori, che spieghi le ragioni e gli effetti dell'operazione, nonché un rapporto indipendente per valutare se l'operazione comprometta o meno i diritti di azionisti, lavoratori e creditori.
Le scissioni transfrontaliere sono regolamentate in modo più strutturato, consentendo alle società di dividere i propri asset tra più entità in diversi Stati membri. Anche in questo caso la protezione dei creditori e la consultazione dei lavoratori restano centrali. Viene introdotta una particolare tipologia di scissione (alternativa al conferimento): la scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 del codice civile, introdotto appunto dal Decreto.
I controlli aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle formalità prodromiche alle operazioni societarie de quo, nonché la legittimità delle stesse nella fase di implementazione, avendo riguardo, rispettivamente, alle disposizioni di legge interne dello Stato di “partenza” e di quello di “arrivo”, sono demandate, dal legislatore europeo, all'autorità designata da ciascuno Stato membro. Come disposto dall'art.5 del Decreto, l'Italia, ha designato, quale autorità competente, il notaio nella sua veste di pubblico ufficiale.
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