Il Decreto Legislativo n. 125/2024 di recipmento della Direttiva 2022/2464/UE, la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ha previsto per le PMI quotate alcune deroghe rispetto a quelle previste per le imprese di grandi dimensioni.
Definizione PMI quotata
Le deroghe e i casi di esonero esaminati nel seguito del presente articolo si applicano alle PMI quotate e cioè alle società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla chiusura del primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
totale dello stato patrimoniale: superiore a € 450.000 e inferiore a € 25.000.000;
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a € 900.000 e inferiore a € 50 milioni;
numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250 unità.
Deroghe al contenuto della rendicontazione individuale di sostenibilità
Le PMI quotate hanno la possibilità di optare per la predisposizione di una rendicontazione individuale di sostenibilità dal contenuto più snello rispetto a quello previsto dalla Direttiva CSRD per le imprese di grandi dimensioni.
Come si evince dalla tabella sotto riportata le informazioni che possono essere omesse riguardano aspetti relativi:
alla governance dell'impresa, comprese le norme sull'attuazione di procedure di due diligence
all'integrazione delle istanze degli stakeholder nei modelli di business / strategie aziendali e al loro impatto sulle questioni di sostenibilità
ai principali impatti negativi, effettivi o potenziali, causati da attività connesse alla catena del valore dell'impresa
alla descrizione di obiettivi ambientali definiti e pianificati in un'ottica di medio lungo periodo e dai relativi progressi raggiunti
alla compatibilità dei piani dell'impresa con i processi di transizione verso un'economia sostenibile e il raggiungimento di obiettivi di limitazione del riscaldamento globale secondo quanto previsto dall'Accordo di Parigi, di conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché l'eventuale esposizione dell'impresa ad attività legate a carbone, petrolio o gas.
DIRETTIVA CSRD
CONTENUTO RENDICONTAZIONE INDIVIDUALE DI SOSTENIBILITA'
PMI QUOTATE
(articolo 3, comma 8)
IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI
(articolo 3, comma 2)
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa
una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità; 5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
NO
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
NO
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
NO
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).
Gli standard di rendicontazione per le PMI quotate
La Direttiva CSRD prevede che le informazioni della rendicontazione di sostenibilità semplificata debbano essere rese in conformità a quanto previsto dall'articolo 29-quater della Direttiva 2013/34/UE che fa riferimento a specifici principi di rendicontazione che siano al contempo proporzionati e pertinenti alle caratteristiche delle PMI sulla base del principio di proporzionalità cui fanno riferimento anche le deroghe sopra commentate.
Non dovranno pertanto essere applicati i principi ESRS elaborati dall'EFRAG adottato con Regolamento Delegato UE 2023/2772, ma probabilmente lo standard EFRAG specifico per le PMI (VSME standard) ancora in corso di elaborazione per recepire le proposte di semplificazioni ricevute a seguito della pubblica consultazione della bozza dello standard terminata il 21 maggio 2024.
Deroga entrata in vigore normativa CSRD per PMI quotate
Le PMI quotate, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 3 del D.Lgs. 125/2024, potranno optare per la non applicazione delle norme contenute nella Direttiva CSRD sino al 1° gennaio 2028 in alternativa al termine ordinario previsto per tali soggetti a partire dal 1° gennaio 2026.
L'opzione per la deroga è ammessa a condizione che nella relazione sulla gestione (relativa all'esercizio 2026 e/o 2027) vengano brevemente esplicitate le ragioni per le quali non viene predisposta la rendicontazione di sostenibilità.