Tutti i dati qualitativi e quantitativi sulla sostenibilità entrano a pieno titolo nel bilancio di esercizio, con la conseguente necessità di introdurre specifiche regole per l'attestazione sulla conformità delle informazioni di sostenibilità e, contestualmente, con la necessità di aggiornare le regole sulla formazione dei revisori legali abilitati a rilasciare tali attestazioni.
Gli aspetti cui facciamo qui riferimento sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 125/2024.
L'attestazione sulla conformità
L'attestazione è disciplinata dall'art. 8 che prevede:
le diverse opzioni per la scelta del revisore da parte dell'impresa;
i criteri che il revisore deve adottare per esprimere le proprie conclusioni;
il riferimento ai principi sui quali il revisore deve basare il proprio giudizio.
In relazione alle diverse opzioni per la scelta del revisore, la CSRD prevede sostanzialmente due possibilità:
affidare l'incarico allo stesso revisore o società di revisione già incaricato della revisione del bilancio d'esercizio. In alternativa,
l'impresa può nominare un diverso revisore legale o società di revisione, specificatamente per esprimere il giudizio sulla rendicontazione di sostenibilità.
In entrambi i casi si tratterebbe di un autonomo giudizio, così come di una autonoma relazione di assurance.
Il legislatore ha poi previsto che l'incarico può essere svolto solo se il revisore, o il firmatario in caso di società di revisione, è abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La norma infatti prevede una specifica formazione per l'attestazione del Corporate Sustainability Reporting, modificando anche il D.Lgs. 39/2010.
In relazione ai criteri che il revisore deve adottare per esprimere le proprie conclusioni, viene previsto che il revisore esprima il giudizio adottando una specifica relazione, prevista dal nuovo art. 14-bis D.Lgs. 39/2010, e riportando le proprie conclusioni circa la conformità della dichiarazione al decreto stesso, con particolare riferimento all'art. 3 che indica le informazioni da includere nella rendicontazione, nonché la conformità agli obblighi di informativa previsti dalla Tassonomia sugli investimenti sostenibili che, ricordiamo, prevedono la disclosure sui valori di Ricavi, CapEx ed OpEx allineati o meno ai criteri tecnici previsti dal Regolamento 852/2020.
Infine, in relazione ai principi sui quali il revisore deve basare il proprio giudizio, l'art. 8 prevede che le conclusioni siano basate su un giudizio volto ad acquisire un livello di sicurezza limitato, richiamando nella sostanza i principi dello Standard ISAE 3000 limited assurance. E' già allo studio un nuovo Standard, l'ISSA 5000 in corso di elaborazione dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), che fornirà i principi per rilasciare un giudizio basato su un livello di sicurezza “ragionevole” richiamando, seppur adattandolo alle informazioni di sostenibilità, i principi della reasonable assurance oggi previsti per il bilancio di esercizio.
I nuovi obblighi per tirocinanti e revisori legali
L'art. 9 D.Lgs. 125/2024 disciplina invece i nuovi obblighi per tirocinanti e revisori, modificando in modo deciso il D.Lgs. 39/2010 e adattandolo anche all'entrata in vigore della CSRD. In pratica, per poter rilasciare l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, sono stati introdotti nuovi obblighi formativi ed istituito un apposito elenco di soggetti abilitati.
Per quanto riguarda i tirocinanti, è previsto che nel corso del triennio di tirocinio obbligatorio, almeno 8 mesi riguardino l'acquisizione delle conoscenze sui temi ESG e, ai fini dell'abilitazione, sono state introdotte le nuove materie d'esame:
Obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
Analisi della sostenibilità;
Procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
Obblighi legali e principi di attestazione della conformità per il Sustainability Reporting.
Le nuove disposizioni hanno introdotto anche nuovi obblighi formativi per gli iscritti al registro dei revisori, i quali dovranno ottenere almeno 25 crediti formativi ogni anno (contro i 20 attuali), di cui 10 per le tematiche della revisione legale (corrispondenti al Gruppo A delle materie previste dal MEF), ed ulteriori 10 crediti dovranno riguardare i temi della sostenibilità e della rendicontazione.
A tal fine è stato introdotto un nuovo gruppo di Materie, il Gruppo D, che prevede le seguenti aree di approfondimento:
Principi di rendicontazione di sostenibilità;
Principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
Esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
Doppia materialità e casi operativi;
Tassonomia della sostenibilità;
Exposure Draft dell'ISSA 5000;
Il principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
Analisi di sostenibilità;
Il Due Process nella sostenibilità;
GRI e i principi professionali di riferimento.
I nuovi obblighi formativi entreranno a regime nel 2026 e per il periodo transitorio è previsto, per i revisori già iscritti al Registro, l'acquisizione di almeno 5 crediti entro il 31/12/2025 in relazione al citato Gruppo D.
Per poter operare nel nuovo contesto occorrerà richiedere l'iscrizione in una apposita sezione del Registro e le modalità saranno definite dal MEF in collaborazione con la Consob, con un prossimo decreto.
Osservazioni
La CSRD porta nuovi adempimenti per le imprese in un contesto che necessita di trasparenza, comparabilità ed affidabilità circa la correttezza non solo dei dati e delle informazioni ESG contenute nel reporting, ma anche della coerenza dei processi strategici ed operativi che sono richiamati dalla nuova normativa. In questo contesto porta anche nuove opportunità per i professionisti, con la necessità però di una attenta formazione.
Solo così si potrà garantire l'interesse degli Stakeholder affinché possano adottare le loro decisioni in modo appropriato, contribuendo alla loro fiducia e realizzando l'interesse pubblico che i revisori sono chiamati ad assicurare.