Dopo un lungo processo consultivo, il 25 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 125/2024 (Decreto) che recepisce nell'ordinamento italiano la c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), di cui alla direttiva (UE) 2022/2464. Come noto, la CSRD ha modificato la direttiva 2013/34/UE, riformulando profondamente la disciplina relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità ed estendendola ad una più ampia platea di imprese.
Nell'ambito dell'implementazione della direttiva in Italia, il legislatore italiano, così come quello degli altri Paesi membri, è stato chiamato a declinare determinati aspetti della disciplina contenuta nella CSRD coordinandoli con la legislazione domestica.
Tra i diversi ambiti da regolare, vi sono le responsabilità in capo agli amministratori in merito ai nuovi obblighi comunicativi e il regime sanzionatorio in caso di omissione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale.
Responsabilità degli amministratori
L'art. 10, comma 1, del Decreto pone direttamente in capo agli amministratori dell'impresa obbligata alla rendicontazione la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità con le prescrizioni del Decreto. Questo significa che gli amministratori devono assicurarsi che il processo di redazione del report ESG segua tutte le normative previste, con l'obiettivo di fornire un quadro trasparente e accurato delle performance ambientali, sociali e di governance dell'azienda.
Non si prevedono tuttavia regole specifiche: per inquadrare il regime di responsabilità degli amministratori, può farsi riferimento alle regole ordinarie contenute nel Codice Civile e nel TUF, inerenti alla responsabilità civile e amministrativa, nonché a quelle contenute nel Codice Penale nel caso in cui le violazioni degli obblighi di diligenza e professionalità configurino illeciti penali.
Parimenti, viene assegnato, come prevedibile, all'organo di controllo il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Decreto. Questo ruolo prevede un'attività di supervisione costante, per garantire che le norme siano rispettate durante la redazione della rendicontazione. Inoltre, l'organo di controllo deve riferire i risultati di questa supervisione all'assemblea degli azionisti, attraverso una relazione annuale che evidenzi eventuali irregolarità o conformità.
Le sanzioni
Sempre all'art. 10 del Decreto, viene disciplinato il regime sanzionatorio per le società quotate (aventi l'Italia come Paese membro d'origine) che, in base nel nuovo comma 1-quater dell'art. 154-ter del TUF (appositamente introdotto dall'art. 12 del Decreto), sono tenute ad includere la rendicontazione di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione, contenuta, a sua volta, nella relazione finanziaria annuale.
In questo contesto, la norma prevede, per i primi due anni, dei limiti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 193 del TUF, applicabili in caso di violazione del nuovo obbligo in parola.
Tali limiti ammontano a:
1) € 150 mila con riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative specificamente stabilite dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, nei confronti rispettivamente dei:
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare le violazioni;
componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza od omettono le comunicazioni alla Consob in casi di riscontrate irregolarità;
2) € 2,5 milioni con riguardo alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, applicabili in capo all'ente.
Viene però ulteriormente previsto che, qualora la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità, trovino applicazione le seguenti sanzioni meno severe:
l’obbligo di dichiarazione pubblica in cui indicare chiaramente la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione medesima, prevista dall'art. 193, commi 1 e 1.1, lettera a), del TUF;
l'ordine di eliminazione delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astensione dal reiterarle prevista dall'art. 193, commi 1 e 1.1, lettera a), del TUF.
In questo contesto, al comma 4 dell'art. 12 del Decreto, vengono poi definite le modalità che Consob e Banca d'Italia dovranno seguire per determinare le sanzioni amministrative per le violazioni in ambito rendicontazione di sostenibilità. In particolare, dovranno tenere in debito conto le procedure interne adottate dalla società (anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni ufficiali diffuse dalle Autorità competenti nazionali ed europee) ed omissioni o informazioni comunicate erroneamente da parte delle imprese lungo la catena del valore che non sono sotto il controllo diretto della società.