La Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) si inquadra nell'ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.
La Direttiva CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Il recepimento della Direttiva in analisi da parte dell'Italia è avvenuto tramite pubblicazione del D.Lgs. 125/2024 del 6 settembre 2024.
Nel prosieguo dell'articolo, si tratterà delle novità in materia di rendicontazione individuale di sostenibilità e della rendicontazione consolidata di sostenibilità, relativamente alle informazioni incluse nella relazione sulla gestione.
Rendicontazione individuale di sostenibilità
La rendicontazione individuale di sostenibilità include, tra le diverse informazioni, ad esempio, una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità, e i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1.5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas. Inoltre, occorre favorire il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità.
Inoltre, contiene una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive, nonché una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità.
Fondamentale è anche la predisposizione di indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.
Rendicontazione consolidata di sostenibilità
La rendicontazione consolidata di sostenibilità include una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità, i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1.5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas. Inoltre, viene incluso il modo in cui il modello e la strategia aziendale del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
Inoltre, propone, tra le altre, ad esempio, una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità, nonché informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo.
Anche in questo caso, occorre produrre degli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo relativo del D.Lgs. 125/24.
Procedure per individuare le informazioni
Con riguardo alla rendicontazione individuale di sostenibilità, i soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1 dell'art. 3. Le informazioni di cui al paragrafo relativo del presente scritto includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
In relazione alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, invece, le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. 125/24. Anche in questo caso le informazioni di cui al paragrafo relativo del presente scritto includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.