Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 del D.Lgs. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024 la normativa di attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che rende obbligatoria la rendicontazione sulla sostenibilità in Italia, imponendo nuove norme e standard di trasparenza alle imprese, con un impatto particolare su quelle quotate in borsa.
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE , cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l'estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.
Tale rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Gli obiettivi a livello normativo
Gli obiettivi da raggiungere con il recepimento della normativa comunitaria possono essere così sintetizzati:
stimolare le imprese a sviluppare la responsabilità e acquisire consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità correlate all'ambiente, ai temi sociali e alla condotta aziendale;
migliorare il dialogo sui medesimi aspetti, con tutti i portatori di interessi e con gli investitori.
Ai fini della rendicontazione, le imprese dovranno costituire un sistema informativo strutturato ed adeguato ad acquisire e gestire informazioni e dati, qualitativi e quantitativi, pertinenti e sufficienti a valutare l'azione imprenditoriale e la relativa creazione di valore coerentemente con le esigenze di sostenibilità e con i relativi rischi.
Il documento emanato di concerto dal CNDCEC e dalla FNC contiene un'analisi di insieme delle principali novità dell'intervento normativo, focalizzando l'attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell'inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull'ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.
Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell'incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
L'ambito di applicazione
In particolare, il D.Lgs. 125/2024 (art. 17) prevede che:
le imprese di grandi dimensioni e le società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e con un numero medio di dipendenti superiore a 500 (su base individuale o consolidata) hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione individuale o consolidata per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024;
le imprese di grandi dimensioni e le società madri diverse da quelle di cui al punto precedente, hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione individuale o consolidata per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025;
le imprese piccole e medie quotate hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione individuale per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026, tuttavia, fino al 1° gennaio 2028 (art. 3 comma 10) possono omettere tali informazioni nella relazione sulla gestione, indicandone brevemente le motivazioni (in sostanza vi è l'obbligo da inizio 2026 ma vi è l'opzione di postergarlo al 2028 se in questi due anni l'impresa non è riuscita ad essere compliance alla previsione normativa).
Rendicontazione individuale di sostenibilità
Applicando il D.Lgs. 125/2024 (art. 3, comma 1) tali imprese dovranno includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione (rendicontazione individuale di sostenibilità) le informazioni necessarie per comprendere l'impatto della loro attività sulle questioni di sostenibilità e le informazioni di come le questioni di sostenibilità influiscono sul loro andamento e, in particolare, sui loro risultati.
Nello specifico, la rendicontazione individuale deve includere una descrizione:
a) del modello e della strategia aziendale in relazione si rischi e alle opportunità in tema di sostenibilità, i piani, se predisposti, per garantire la compatibilità del modello e della strategia aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale a 1.5° C , come il modello e la strategia aziendale tengono conto delle esigenze degli stakeholders e le modalità di attuazione della strategia aziendale rispetto alle questioni di sostenibilità;
b) degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità;
c) del ruolo degli organi di amministrazione e controllo con riferimento alle questioni di sostenibilità;
d) delle politiche dell'impresa in merito alle questioni di sostenibilità;
e) dell'esistenza di sistemi di incentivi a favore dell'organo amministrativo e/o di controllo connessi alle questioni di sostenibilità;
f) dei principali impatti negativi, anche potenziali, legati all'attività dell'impresa e alla sua catena del valore, tra cui la catena di fornitura, con riferimento alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni adottate per prevenire o attenuare tali impatti negativi;
g) dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità;
h) degli indicatori per sintetizzare le informazioni di cui alle lettere precedenti.
Rendicontazione consolidata di sostenibilità
La rendicontazione consolidata di sostenibilità include una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità , i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile.
Le società madri dovranno indicare le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata e devono altresì includere informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
Ove applicabile, tra le informazioni previste sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.
Il revisore di sostenibilità
Il D.Lgs. 125/2024 prevede inoltre che la società tenuta a predisporre la rendicontazione di sostenibilità incarichi (art. 8) un revisore legale (che può anche essere lo stesso incaricato della revisione legale del bilancio) affinché rilasci un'attestazione sulla sua conformità rispetto alla normativa del decreto stesso. Per realizzare tale obiettivo il legislatore ha inoltre introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 39/2010 per renderlo coerente alle novità introdotte con il D.Lgs. 125/2024 e, in particolare, per introdurre la revisione anche del rendiconto di sostenibilità e dei requisiti professionali e di formazione che i revisori debbono avere per poter adempiere a tale attività di revisione.
La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
c) le conclusioni.
La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione.