lunedì 23/09/2024 • 12:00
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c. 3 e 4 DPR 600/73 relativo alla preclusione probatoria.
redazione Memento
Con l'ordinanza n. 165 dell'8 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale n. 38 del 18 settembre 2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 32 c. 3 e 4 DPR 600/73.
La questione verte sulla costituzionalità dell'art. 32 c. 3 DPR 600/73, che impedisce l'utilizzo di documenti non presentati nella fase amministrativa.
Si ricorda che tale articolo dispone che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Il successivo c. 4 prevede che le cause di inutilizzabilità previste dal c. 3 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
La disposizione si segnala per un'evidente sproporzione tra le parti, poiché i mezzi posti a disposizione della parte pubblica non subiscono limitazioni processuali, mentre i mezzi di difesa del contribuente sono sottoposti al condizionamento del divieto accennato.
Nel caso di specie, la contribuente ha acquistato una quota del 50% di tre particelle di terreno fabbricabile in comproprietà con il marito. Successivamente, lei e il marito hanno venduto pro quota il terreno e l'Ufficio Controlli di Roma ha notificato alla contribuente un avviso di accertamento relativo all'atto di compravendita, contestandole una plusvalenza tassabile.
La contribuente ha proposto un ricorso-reclamo chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo, sostenendo di aver sostenuto spese incrementative che avrebbero ridotto la plusvalenza. L'Ufficio ha rilevato che, invece, non aveva presentato le documentazioni richieste per dimostrare le spese durante la fase di reclamo amministrativo, rendendole così inutilizzabili in sede contenziosa. La signora ha contestato esclusivamente il quantum della base imponibile, chiedendo di provare le spese incrementative con prove documentali il cui ingresso è vietato dalla norma citata.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma Ritenute non ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità relative all''art. 32 c. 3 e 4 DPR 600/73 per contrasto con gli artt. 10, 24, 25, 111 e 117 della Costituzione. Ha, quindi, disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, trasmettendo gli atti di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale.
Fonte: Ordinanza 8 luglio 2024 n. 165 (GU 18 settembre 2024 n. 38)
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