venerdì 20/09/2024 • 11:24
Con i Pronto Ordini 19 settembre 2024 n. 68 e n. 84, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in tema di provvedimenti disciplinari e relativa sospensione.
redazione Memento
Sospensione efficacia del provvedimento impugnato
Con il PO CNDCEC n. 84, si evidenzia che l'art. 55 D.Lgs. 139/2005 stabilisce che avverso le decisioni assunte dal Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale può essere proposto ricorso al Consiglio di disciplina nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro 30 giorni dalla notificazione e che il Consiglio di disciplina nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
Il regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dispone che, spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento e che su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di disciplina nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
È, pertanto, chiaro che la competenza a pronunciarsi in merito all'eventuale istanza di sospensiva proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al Consiglio di disciplina nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, innanzi al quale può essere proposto ricorso da parte del professionista che sia stato attinto da provvedimento disciplinare. L' istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere proposta unitamente al ricorso medesimo o separatamente rispetto ad esso. Sarà, quindi, cura del Consiglio o del Collegio di Disciplina territoriale trasmettere per competenza l'eventuale istanza di sospensiva del provvedimento impugnato al Consiglio di Disciplina Nazionale.
Esercizio della funzione disciplinare territoriale
Con il PO n. 68, il CNDCEC ha chiarito se in caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna (a seguito di patteggiamento) a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare, sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto.
È stato evidenziato che il Collegio di disciplina territoriale deve valutare se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria, la quale è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto (art. 50 c. 8 D.Lgs. 139/2005) per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.
Fonte: PO CNDCEC 19 settembre 2024 n. 68 e n. 84
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